Coronavirus, il decreto Conte del 4 marzo 2020

L’attuale 1° ministro italiano Giuseppe Conte (Fonte foto: pagina facebook ufficiale “Palazzo Chigi”)

1° Focus di Sportflash24

su Covid19: ripercussioni

in ambito sportivo… e non solo

In relazione all’emergenza sanitaria Coronavirus, che in queste settimane investe tutti i settori della vita italiana, la nostra testata giornalistica, a parte gli abituali aggiornamenti sugli eventi sportivi di cui si occupa, oggi dedica in via straordinaria uno spazio particolare all’informazione istituzionale riguardante lo spinoso tema del COVID 19 che la nostra collettività è costretta ad affrontare.
In tale ottica, ecco, di seguito, i testi integrali concernenti le ultime decisioni prese dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e valide fino al prossimo 3 aprile, salvo alcuni ambiti che vengono specificati all’interno del decreto che viene pubblicato in questa pagina.

Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01475)

(G.U. Serie Generale , n. 55 del 04 marzo 2020)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del  decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19″,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25

febbraio  2020,  recante  “Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da

COVID-19″, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio

2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19″,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanita’  il  30

gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di

sanita’ pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei

casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il  quadro  degli

interventi e delle misure attuative  del  decreto-legge  23  febbraio

2020, n. 6, da applicare  in  modo  uniforme  sull’intero  territorio

nazionale, nonche’ individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio  nazionale

rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita’

nell’attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede

internazionale ed europea;

Tenuto conto  delle  indicazioni  formulate  dal  Comitato  tecnico

scientifico  di  cui  all’articolo  2  dell’ordinanza  del  Capo  del

Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,

nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti  i  Ministri

dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’  i

Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei

trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’  culturali  e  del

turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica

amministrazione e per le politiche giovanili  e  lo  sport,  per  gli

affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente  della

Conferenza dei Presidenti delle regioni;

DECRETA:

Art. 1

Misure per il contrasto  e  il  contenimento  sull’intero  territorio

nazionale del diffondersi del virus COVID-19

 1.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti

misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi

sociali,  in  cui  e’  coinvolto  personale  sanitario  o   personale

incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di

pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine

di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’  convegnistica

o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di

qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali,

svolti in ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  comportano

affollamento di persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della

distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro  di  cui

all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di

ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia

privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da  quelli  di

cui all’allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 1° marzo 2020, e successive  modificazioni,  lo  svolgimento

dei  predetti  eventi  e  competizioni,  nonche’  delle   sedute   di

allenamento degli atleti agonisti, all’interno di  impianti  sportivi

utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto  senza  la  presenza  di

pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive,

a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad  effettuare  i

controlli idonei a contenere  il  rischio  di  diffusione  del  virus

COVID-19  tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirigenti  e  tutti  gli

accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base  e  le  attivita’

motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di  palestre,

piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a

condizione  che  sia   possibile   consentire   il   rispetto   della

raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d;

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a

quello di efficacia del presente decreto e fino  al  15  marzo  2020,

sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2

del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le  attivita’

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la  frequenza

delle attivita’ scolastiche e di formazione  superiore,  comprese  le

Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale  e

Coreutica, di corsi professionali, master e universita’ per  anziani,

ferma in ogni  caso  la  possibilita’  di  svolgimento  di  attivita’

formative a distanza; sono esclusi dalla  sospensione  i  corsi  post

universitari connessi con l’esercizio di professioni  sanitarie,  ivi

inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i  corsi  di

formazione  specifica  in  medicina  generale,   le   attivita’   dei

tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche’ le  attivita’  delle

scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o

gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine

e grado;

f)  fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   d),   la

riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  nelle  scuole  di

ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva  soggetta

a notifica obbligatoria ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della

sanita’ del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.

6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque  giorni,  avviene

dietro presentazione di certificato  medico,  anche  in  deroga  alle

disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della

sospensione delle attivita’ didattiche  nelle  scuole,  modalita’  di

didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze

degli studenti con disabilita’;

h) nelle Universita’  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione

artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della

sospensione, le attivita’ didattiche  o  curriculari  possono  essere

svolte, ove possibile, con modalita’ a  distanza,  individuate  dalle

medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle

specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’  e

le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell’ordinaria

funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni

caso  individuandone  le  relative  modalita’,  il   recupero   delle

attivita’ formative nonche’ di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per  le

esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto,

la partecipazione  alle  attivita’  didattiche  o  curriculari  delle

Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale

e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con

modalita’  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita’  e

Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli

studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano,

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’  di  quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le

assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche’

ai fini delle relative valutazioni;

l) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei

pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del

personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e

lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA)  e  strutture

residenziali per anziani, autosufficienti e non, e’ limitata ai  soli

casi indicati dalla  direzione  sanitaria  della  struttura,  che  e’

tenuta  ad  adottare  le  misure  necessarie  a  prevenire  possibili

trasmissioni di infezione;

n) la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18

a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la

durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del

Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni

rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati

dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi

individuali  ivi  previsti;  gli  obblighi  di  informativa  di   cui

all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  sono  assolti  in

via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile

sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore

dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d’esame  in

ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera  f)

del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25  febbraio

2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della

salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il

superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della

giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del

contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a

garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali

per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai

comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri 1° marzo  2020,  e  successive  modificazioni,  sino  al

termine dello stato di emergenza.

Art. 2

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1.

Sull’intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi’  le

seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di

prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria

previste dall’Organizzazione Mondiale  della  Sanita’  e  applica  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

previste dal Ministero della salute;

b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o

affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con  stati

di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire

dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta

necessita’ e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia

possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno

un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) nei  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui  al  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nelle  universita’,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico

sanitarie  di  cui  all’allegato  1   anche   presso   gli   esercizi

commerciali;

e) e’ raccomandato ai comuni  e  agli  altri  enti  territoriali,

nonche’ alle associazioni culturali e sportive, di offrire  attivita’

ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal

presente decreto, che promuovano e favoriscano  le  attivita’  svolte

all’aperto, purche’ svolte  senza  creare  assembramenti  di  persone

ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche’ in tutti  i

locali aperti al pubblico, in conformita’ alle  disposizioni  di  cui

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche’

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle

mani;

g) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e

private sono adottate opportune misure organizzative volte a  ridurre

i contatti ravvicinati  tra  i  candidati  e  tali  da  garantire  ai

partecipanti la possibilita’ di rispettare la distanza di  almeno  un

metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

h) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la

data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in

Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come

identificate  dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanita’,  o   sia

transitato e abbia sostato  nei  comuni  di  cui  all’allegato  1  al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  e

successive  modificazioni,  deve  comunicare  tale   circostanza   al

dipartimento di prevenzione  dell’azienda  sanitaria  competente  per

territorio nonche’ al proprio medico di medicina generale  ovvero  al

pediatra di libera scelta. Le modalita’ di trasmissione dei  dati  ai

servizi di sanita’ pubblica sono definite dalle regioni con  apposito

provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti

dei medici di sanita’ pubblica;  ove  contattati  tramite  il  numero

unico dell’emergenza 112 o il numero  verde  appositamente  istituito

dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita’  e

recapiti  per  la  trasmissione  ai  servizi  di   sanita’   pubblica

territorialmente competenti.

2.

L’operatore di sanita’ pubblica e i servizi di sanita’  pubblica

territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle

comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione  della

permanenza domiciliare, secondo le modalita’ di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu’

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e

l’isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l’interessato

sulle misure da adottare, illustrandone le modalita’ e  le  finalita’

al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e

l’isolamento fiduciario,  l’operatore  di  sanita’  pubblica  informa

inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta

da  cui  il  soggetto  e’  assistito  anche  ai  fini  dell’eventuale

certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020

0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessita’  di  certificazione  ai  fini  INPS  per

l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione

indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per

motivi  di  sanita’  pubblica   e’   stato   posto   in   quarantena,

specificandone la data di inizio e fine.

3.

L’operatore di sanita’ pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del

soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche’  degli  altri  eventuali

conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di

contagiosita’, le modalita’ di trasmissione della malattia, le misure

da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di

comparsa di sintomi;

c) informare la  persona  circa  la  necessita’  di  misurare  la

temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4.

Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria

e’ indispensabile  informare  sul  significato,  le  modalita’  e  le

finalita’  dell’isolamento  domiciliare  al  fine  di  assicurare  la

massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni

dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita’   di

5.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il

pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanita’ Pubblica;

b) indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all’avvio  della

procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo

un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in

ospedale, ove necessario.

6. 

L’operatore  di  sanita’   pubblica   provvede   a   contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo

aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di

libera scelta, il medico di sanita’ pubblica procede  secondo  quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7.

Su tutto il territorio nazionale e’ raccomandata  l’applicazione

delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

Art. 3

Monitoraggio delle misure

 1.

Il Prefetto territorialmente  competente  monitora  l’attuazione

delle  misure  previste  dal  presente   decreto   da   parte   delle

amministrazioni competenti.

Art. 4

Disposizioni finali

 1.

Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla

data  di  adozione  del  medesimo  e  sono  efficaci,  salve  diverse

previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

 2.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto

cessano di produrre effetti gli  articoli  3  e  4  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3.

Restano ferme le misure  previste  dagli  articoli  1  e  2  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  e

successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1,  2

e 3 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo

2020, e successive  modificazioni,  le  misure  di  cui  al  presente

decreto, ove piu’ restrittive, si applicano comunque  cumulativamente

con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione.

Roma, 4 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte.  

Allegato 1, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Misure igienico-sanitarie:

a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a

disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati,

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per

il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di

infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza

interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f)  evitare  l’uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in

particolare durante l’attivita’ sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che

siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o

alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o

se si presta assistenza a persone malate.

*

Decreto 1 marzo 2020: ecco gli articoli ancora validi 

Art. 1 - Misure urgenti  di  contenimento  del  contagio  nei  comuni  di  cui all’allegato 1

1.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

SARS-COV2-2019/2020,  nei  comuni  indicati  nell’allegato  1,   sono

adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all’allegato 1  da

parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;

b) divieto di accesso nei comuni di cui all’allegato 1;

c)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi

natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o

privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso,

anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui  all’art.

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  delle  scuole  di

ogni  ordine  e  grado,  nonche’  delle  istituzioni  di   formazione

superiore,  comprese  le  Universita’  e  le  Istituzioni   di   Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la  possibilita’  di

svolgimento di attivita’ formative a distanza;

e) sospensione  dei  viaggi  d’istruzione,  delle  iniziative  di

scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche

comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di

ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e

degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.  101  del

codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche’  dell’efficacia  delle

disposizioni regolamentari sull’accesso  libero  o  gratuito  a  tali

istituti e luoghi;

g) sospensione delle attivita’ degli uffici pubblici, fatta salva

l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita’,  secondo

le modalita’ e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  prefetto

territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche  e  private,

indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;

i) chiusura di tutte le attivita’ commerciali, ad  esclusione  di

quelle di pubblica utilita’, dei servizi pubblici essenziali  di  cui

agli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  degli

esercizi commerciali per l’acquisto dei  beni  di  prima  necessita’,

secondo le modalita’  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del

prefetto territorialmente competente;

 j) obbligo di accedere ai servizi  pubblici  essenziali,  nonche’

agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima  necessita’

indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando

particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  dipartimento   di

prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;

k) sospensione dei servizi di trasporto di merci  e  di  persone,

terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche

non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima

necessita’ e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste

dai prefetti territorialmente competenti;

l) sospensione delle attivita’  lavorative  per  le  imprese,  ad

esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica

utilita’, ivi compresa l’attivita’ veterinaria, nonche’ di quelle che

possono essere svolte in modalita’ domiciliare ovvero in modalita’  a

distanza. Il prefetto, d’intesa con  le  autorita’  competenti,  puo’

individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita’

necessarie per l’allevamento degli animali e la  produzione  di  beni

alimentari e le attivita’ non differibili in quanto connesse al ciclo

biologico di piante e animali;

m) sospensione dello svolgimento delle attivita’ lavorative per i

lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o

nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori  da  uno

dei comuni di cui all’allegato 1.

2.

Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma  1,  non  si

applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia,

del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ delle forze armate,

nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2 – Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle  regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3

1.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui  all’allegato  2  sono

adottate le seguenti misure di contenimento:

 a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni

ordine e disciplina, sino all’8 marzo  2020,  in  luoghi  pubblici  o

privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e

competizioni, nonche’ delle sedute  di  allenamento,  all’interno  di

impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei  comuni  diversi  da

quelli di cui all’allegato 1.  E’  fatto  divieto  di  trasferta  dei

tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2

per la partecipazione  ad  eventi  e  competizioni  sportive  che  si

svolgono nelle restanti regioni e province;

b) e’ consentito lo svolgimento delle attivita’  nei  comprensori

sciistici a condizione  che  il  gestore  provveda  alla  limitazione

dell’accesso  agli  impianti  di  trasporto  chiusi  assicurando   la

presenza di un massimo di persone pari ad  un  terzo  della  capienza

(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);

c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni

organizzate, di carattere non  ordinario,  nonche’  degli  eventi  in

luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,

ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  ma

aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema,

teatri, discoteche, cerimonie religiose;

d) apertura dei luoghi di culto e’ condizionata  all’adozione  di

misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la

distanza tra loro di almeno un metro;

e) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi  per

l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,

n. 65 e delle attivita’ didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nonche’ della  frequenza  delle  attivita’  scolastiche  e  di

formazione superiore, comprese le Universita’  e  le  Istituzioni  di

Alta  Formazione   Artistica   Musicale   e   Coreutica,   di   corsi

professionali,  master,  corsi  per  le   professioni   sanitarie   e

universita’ per anziani, ad esclusione dei  corsi  per  i  medici  in

formazione specialistica e  dei  corsi  di  formazione  specifica  in

medicina generale, nonche’  delle  attivita’  dei  tirocinanti  delle

professioni  sanitarie,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilita’   di

svolgimento di attivita’ formative a distanza;

f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi

della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a

condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalita’  di

fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei

locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare

la distanza tra loro di almeno un metro;

g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad

esclusione dei casi  in  cui  venga  effettuata  la  valutazione  dei

candidati  esclusivamente  su  basi  curriculari   e/o   in   maniera

telematica, nonche’ ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale

sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  stato  e  di  abilitazione

all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di  quelli  per

il personale della protezione  civile,  ferma  restando  l’osservanza

delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica

amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;

h) svolgimento delle attivita’ di  ristorazione,  bar  e  pub,  a

condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e

che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei

locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la

distanza tra loro di almeno un metro;

i) apertura delle attivita’ commerciali diverse da quelle di  cui

alla lettera h) condizionata  all’adozione  di  misure  organizzative

tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalita’

contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  persone,

tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali

aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la

possibilita’ di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i

visitatori;

j) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di  degenza,

da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

k) rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori  agli  ospiti

nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

l) sospensione dei congedi ordinari  del  personale  sanitario  e

tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’  siano  necessarie  a

gestire le attivita’ richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a

livello regionale;

m) privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le

modalita’ di collegamento da remoto  con  particolare  riferimento  a

strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’  e

coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

2.

Nelle sole province di cui all’allegato 3 si applica altresi’ la

seguente misura:

a) chiusura nelle giornate di sabato e  domenica  delle  medie  e

grandi strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti

all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle

farmacie,  delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   generi

alimentari.

3.

Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di  Piacenza

si applica altresi’ la seguente misura:

a) sospensione delle  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi,

piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli

essenziali di assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri

ricreativi.

4.

Negli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  Corte  di

appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1, sino  al  15

marzo 2020, per i servizi aperti al  pubblico  e  in  relazione  alle

attivita’ non strettamente connesse ad atti e attivita’  urgenti,  il

Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,

puo’ stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche

in deroga a quanto disposto dall’art.  162  della  legge  23  ottobre

1960, n. 1196.

Allegato 1

Comuni (Delimitazione cosiddetta Zona Rossa, Nota di Redazione):

1) nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D’Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto:

a) Vo’.

Allegato 2

Regioni:

a) Emilia-Romagna;

b) Lombardia;

c) Veneto.

Province:

a) Pesaro e Urbino;

b) Savona.

Allegato 3

Province:

a) Bergamo;

b) Lodi;

c) Piacenza;

d) Cremona.

*

Coronavirus in Italia: ecco le linee telefoniche utili

Numero di pubblica utilità per informazioni del ministero della salute: 1500

Numeri verdi regionali attivati per l’emergenza nuovo coronavirus:

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 118 800

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 333 444

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88

Puglia: 800 713 931

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 46 23 40

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