Coronavirus, decreto in vigore dal 23 marzo 2020

L’attuale presidente del consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte

Nuova stretta nella lotta al Coronavirus. Da oggi, in seguito al decreto emanato ieri dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte di concerto con il ministro alla Salute Roberto Speranza e dopo un attento confronto con le parti sociali, si applicano, su tutto il territorio italiano ulteriori misure finalizzate a realizzare il cosiddetto distanziamento sociale, ‘strumento’ ritenuto in questo momento dagli scienziati quello più utile per combattere un’emergenza sanitaria nei confronti della quale non esiste ancora un vaccino testato sull’uomo. Tale virus, che nelle scorse settimane ha fatto scattare lo stato di pandemia da Covid19, ha ‘toccato’ oltre 160 aree geografiche dell’intero pianeta e in Italia, dal 22 febbraio scorso ad oggi, ha provocato 6078 morti, persone dall’età media di circa 80 anni e nel 99% dei casi affette anche da patologie pregresse rispetto alla polmonite da Coronavirus. Il Covid19, però, nel complesso in questo primo mese ha infettato 63928 italiani, la cui età media è di circa 63 anni. Tra gli oltre 63mila casi di positività al Covid19 sul nostro territorio, 50418 attualmente risultano affetti da patologia, mentre quelli guariti sono 7432.
Ed ecco, di seguito, il decreto in vigore a partite da oggi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25

febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio

2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

applicabili  sull’intero  territorio   nazionale   pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l’ordinanza del Ministro  della  salute  del  20  marzo  2020

recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e

gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili

sull’intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e  del  Ministro  della

salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale»;

Considerato che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanita’  il  30

gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di

sanita’ pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei

casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario  adottare,  sull’intero  territorio  nazionale,

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio  nazionale

rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita’

nell’attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede

internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico  di

cui  all’art.  2  dell’ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della

protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle  sedute  del

28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri

dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’  i

Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo

economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei  beni

e delle attivita’  culturali  e  del  turismo,  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli  affari

regionali  e  le  autonomie,  nonche’  sentito  il  Presidente  della

Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

 Art. 1

 Misure urgenti di contenimento del contagio

 sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le  seguenti

misure:

a) sono sospese  tutte  le  attivita’  produttive  industriali  e

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e  salvo

quanto di seguito  disposto.  Le  attivita’  professionali  non  sono

sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7,

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.  Per

le   pubbliche   amministrazioni   resta   fermo   quanto    previsto

dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta  fermo,

per  le  attivita’  commerciali,  quanto  disposto  dal  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e  dall’ordinanza

del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei  codici  di

cui all’allegato 1 puo’ essere modificato con  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia  e  delle

finanze;

b) e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o

spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune

diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che

per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per

motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma  1,  lettera

a), del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  marzo

2020 le  parole  «.  E’  consentito  il  rientro  presso  il  proprio

domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attivita’ produttive che sarebbero sospese ai  sensi  della

lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita’  a

distanza o lavoro agile;

d)  restano  sempre  consentite  anche  le  attivita’  che   sono

funzionali ad assicurare la continuita’ delle filiere delle attivita’

di cui all’allegato 1, nonche’ dei servizi di pubblica utilita’ e dei

servizi essenziali di cui alla lettera e),  previa  comunicazione  al

Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, nella

quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni

beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attivita’

consentite; il Prefetto puo’ sospendere le predette attivita’ qualora

ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   periodo

  1. Fino  all’adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione

dell’attivita’, essa e’ legittimamente esercitata  sulla  base  della

comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attivita’ che erogano  servizi  di

pubblica utilita’, nonche’ servizi essenziali di cui  alla  legge  12

giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio

di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della

cultura di cui all’articolo 101 del codice  beni  culturali,  nonche’

dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza  o

in modalita’ da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) e’ sempre consentita  l’attivita’  di  produzione,  trasporto,

commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e

dispositivi  medico-chirurgici  nonche’  di   prodotti   agricoli   e

  1. Resta  altresi’  consentita  ogni   attivita’   comunque

funzionale a fronteggiare l’emergenza;

g) sono consentite le attivita’ degli impianti a ciclo produttivo

continuo, previa comunicazione al Prefetto  della  provincia  ove  e’

ubicata l’attivita’ produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un

grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il

Prefetto puo’ sospendere le predette attivita’  qualora  ritenga  che

non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo  precedente.  Fino

all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, essa e’

legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In

ogni caso, non e’ soggetta a comunicazione l’attivita’  dei  predetti

impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico

essenziale;

h) sono consentite le attivita’ dell’industria dell’aerospazio  e

della difesa, nonche’ le altre attivita’ di rilevanza strategica  per

l’economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto   della

provincia ove sono ubicate le attivita’ produttive.

2.  Il  Prefetto  informa  delle  comunicazioni  ricevute   e   dei

provvedimenti emessi il Presidente della regione  o  della  Provincia

autonoma,  il  Ministro  dell’interno,  il  Ministro  dello  sviluppo

economico, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le

forze di polizia.

3. Le imprese le  cui  attivita’  non  sono  sospese  rispettano  i

contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure

per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus

covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra

il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese  le  cui  attivita’  sono  sospese  per  effetto  del

presente decreto completano le attivita’ necessarie alla  sospensione

entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in

giacenza.

Art. 2

Disposizioni finali 

1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla

data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino  al  3  aprile  2020.  Le

stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche’ a  quelle

previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i

cui termini di  efficacia,  gia’  fissati  al  25  marzo  2020,  sono

entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente

del Consiglio dei ministri

Conte

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020

Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli

affari

ALLEGATO 1: categorie lavorative che restano in attività

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Codice ATECO  -  DESCRIZIONE ATTIVITA’

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|                 Coltivazioni agricole e produzione

|01              di prodotti animali

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|03               Pesca e acquacoltura

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|05               Estrazione di carbone

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|                 Estrazione di petrolio greggio

|06             e di gas naturale

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|                 Attivita’ dei servizi di supporto

|                 all’estrazione di petrolio

|09.1         e di gas naturale

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|10               Industrie alimentari

+——————————————————–+

|11               Industria delle bevande

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|                 Fabbricazione di altri articoli tessili

|13.96.20         tecnici ed industriali

+——————————————————–+

|                Fabbricazione di spago, corde,

|13.94      funi e reti

+——————————————————–+

|               Fabbricazione di tessuti non tessuti

|               e di articoli in tali materie (esclusi

|13.95     gli articoli di abbigliamento)

+——————————————————–+

|                  Confezioni di camici, divise e altri

|14.12.00   e altri indumenti da lavoro

+——————————————————–+

|16.24.20   Fabbricazione

I                   di imballaggi in legno

+——————————————————–+

|17               Fabbricazione di carta

+——————————————————–+

|                Stampa e riproduzione di supporti

|18            registrati

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|                 Fabbricazione di coke e prodotti

|                 derivanti dalla raffinazione del

|19              petrolio

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|20               |Fabbricazione di prodotti chimici      |

+——————————————————–+

|                 Fabbricazione di prodotti farmaceutici |

|21               di base e di preparati farmaceutici    |

+——————————————————–+

|22.1             |Fabbricazione di articoli in gomma     |

+—————–+—————————————+

|                 |Fabbricazione di articoli in materie   |

|22.2             |plastiche                              |

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|                 |Fabbricazione di vetrerie per          |

|                 |laboratori, per uso igienico, per      |

|23.19.10         |farmacia                               |

+—————–+—————————————+

|                 |Fabbricazione di apparecchi per        |

|                 |irradiazione, apparecchiature          |

|26.6             |elettromedicali ed elettroterapeutiche |

+—————–+—————————————+

|                 |Fabbricazione di motori, generatori e  |

|                 |trasformatori elettrici e di           |

|                 |apparecchiature per la distribuzione e |

|27.1             |il controllo dell’elettricita’         |

+—————–+—————————————+

|                 |Fabbricazione di macchine per          |

|28.3             |l’agricoltura e la silvicoltura        |

+—————–+—————————————+

|                 |Fabbricazione di macchine per          |

|                 |l’industria alimentare, delle bevande e|

|28.93            |del tabacco (incluse parti e accessori)|

+—————–+—————————————+

|                 |Fabbricazione di macchine per          |

|                 |l’industria della carta e del cartone  |

|28.95.00         |(incluse parti e accessori)            |

+—————–+—————————————+

|                 |Fabbricazione di macchine per          |

|                 |l’industria delle materie plastiche e  |

|28.96            |della gomma (incluse parti e accessori)|

+—————–+—————————————+

|                 |Fabbricazione di strumenti e forniture |

|32.50            |mediche e dentistiche                  |

+—————–+—————————————+

|                 |Fabbricazione di attrezzature ed       |

|                 |articoli di vestiario protettivi di    |

|32.99.1          |sicurezza                              |

+—————–+—————————————+

|32.99.4          |Fabbricazione di casse funebri         |

+—————–+—————————————+

|                 |Riparazione e manutenzione             |

|                 |installazione di macchine e            |

|33               |apparecchiature                        |

+—————–+—————————————+

|                 |Fornitura di energia elettrica, gas,   |

|35               |vapore e aria condizionata             |

+—————–+—————————————+

|                 |Raccolta, trattamento e fornitura di   |

|36               |acqua                                  |

+—————–+—————————————+

|37               |Gestione delle reti fognarie           |

+—————–+—————————————+

|                 |Attivita’ di raccolta, trattamento e   |

|                 |smaltimento dei rifiuti; recupero dei  |

|38               |materiali                              |

+—————–+—————————————+

|                 |Attivita’ di risanamento e altri       |

|39               |servizi di gestione dei rifiuti        |

+—————–+—————————————+

|42               |Ingegneria civile                      |

+—————–+—————————————+

|                 |Installazione di impianti elettrici,   |

|                 |idraulici e altri lavori di costruzioni|

|43.2             |e installazioni                        |

+—————–+—————————————+

|                 |Manutenzione e riparazione di          |

|45.2             |autoveicoli                            |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio di parti e accessori di      |

|45.3             |autoveicoli                            |

+—————–+—————————————+

|                 |Per la sola attivita’ di manutenzione e|

|                 |riparazione di motocicli e commercio di|

|45.4             |relative parti e accessori             |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio all’ingrosso di materie prime|

|46.2             |agricole e animali vivi                |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio all’ingrosso di prodotti     |

|                 |alimentari, bevande e prodotti del     |

|46.3             |tabacco                                |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio all’ingrosso di prodotti     |

|46.46            |farmaceutici                           |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio all’ingrosso di libri riviste|

|46.49.2          |e giornali                             |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio all’ingrosso di macchinari,  |

|                 |attrezzature, macchine, accessori,     |

|                 |forniture agricole e utensili agricoli,|

|46.61            |inclusi i trattori                     |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio all’ingrosso di altri mezzi  |

|46.69.19         |ed attrezzature da trasporto           |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio all’ingrosso di strumenti e  |

|46.69.91         |attrezzature ad uso scientifico        |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio all’ingrosso di articoli     |

|46.69.94         |antincendio e infortunistici           |

+—————–+—————————————+

|                 |Commercio all’ingrosso di prodotti     |

|                 |petroliferi e lubrificanti per         |

|                 |autotrazione, di combustibili per      |

|46.71            |riscaldamento                          |

+—————–+—————————————+

|                 |Trasporto terrestre e trasporto        |

|49               |mediante condotte                      |

+—————–+—————————————+

|50               |Trasporto marittimo e per vie d’acqua  |

+—————–+—————————————+

|51               |Trasporto aereo                        |

+—————–+—————————————+

|                 |Magazzinaggio e attivita’ di supporto  |

|52               |ai trasporti                           |

+—————–+—————————————+

|53               |Servizi postali e attivita’ di corriere|

+—————–+—————————————+

|55.1             |Alberghi e strutture simili            |

+—————–+—————————————+

|j (DA 58 A 63)   |Servizi di informazione e comunicazione|

+—————–+—————————————+

|K (da 64 a 66)   |Attivita’ finanziarie e assicurative   |

+—————–+—————————————+

|69               |Attivita’ legali e contabili           |

+—————–+—————————————+

|                 |Attivita’ di direzione aziendali e di  |

|70               |consulenza gestionale                  |

+—————–+—————————————+

|                 |Attivita’ degli studi di architettura e|

|                 |d’ingegneria; collaudi ed analisi      |

|71               |tecniche                               |

+—————–+—————————————+

|72               |Ricerca scientifica e sviluppo         |

+—————–+—————————————+

|                 |Attivita’ professionali, scientifiche e|

|74               |tecniche                               |

+—————–+—————————————+

|75               |Servizi veterinari                     |

+—————–+—————————————+

|80.1             |Servizi di vigilanza privata           |

+—————–+—————————————+

|                 |Servizi connessi ai sistemi di         |

|80.2             |vigilanza                              |

+—————–+—————————————+

|81.2             |Attivita’ di pulizia e disinfestazione |

+—————–+—————————————+

|82.20.00         |Attivita’ dei call center              |

+—————–+—————————————+

|                 |Attivita’ di imballaggio e             |

|82.92            |confezionamento conto terzi            |

+—————–+—————————————+

|                 |Agenzie di distribuzione di libri,     |

|82.99.2          |giornali e riviste                     |

+—————–+—————————————+

|                 |Amministrazione pubblica e difesa;     |

|84               |assicurazione sociale obbligatoria     |

+—————–+—————————————+

|85               |Istruzione                             |

+—————–+—————————————+

|86               |Assistenza sanitaria                   |

+—————–+—————————————+

|                 |Servizi di assistenza sociale          |

|87               |residenziale                           |

+—————–+—————————————+

|88               |Assistenza sociale non residenziale    |

+—————–+—————————————+

|                 |Attivita’ di organizzazioni economiche,|

|94               |di datori di lavoro e professionali    |

+—————–+—————————————+

|                 |Riparazione e manutenzione di computer |

|95.11.00         |e periferiche                          |

+—————–+—————————————+

|                 |Riparazione e manutenzione di telefoni |

|95.12.01         |fissi, cordless e cellulari            |

+—————–+—————————————+

|                 |Riparazione e manutenzione di altre    |

|95.12.09         |apparecchiature per le comunicazioni   |

+—————–+—————————————+

|                 |Riparazione di elettrodomestici e di   |

|95.22.01         |articoli per la casa                   |

+—————–+—————————————+

|                 |Attivita’ di famiglie e convivenze come|

|                 |datori di lavoro per personale         |

|97               |domestico                              |

+—————–+—————————————+

 

 

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