Covid19 Italia, aggiornamenti del 24 marzo 2020/

Coronavirus, decreto del 24 marzo 2020: multe fino a 3000 euro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi ha varato un decreto legge che inasprisce ancor di più le sanzioni contro i cittadini che in questi giorni difficili non si attengono alle disposizioni governative finalizzate a contrastare l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Multe da un minimo di 400 a un massimo di 3000 euro per le persone non affette da Covid19 che escono da casa per futili, carcere fino a 5 anni per gli ammalati che non rispettano gli obblighi di quarantena presso il proprio domicilio e abolizione dell’ammenda di 206 euro, misura in vigore fino a oggi per chi violava i precedenti decreti sui limiti agli spostamenti delle persone in questa difficilissima fase di Pandemia da Coronavirus che affligge l’Italia dal 22 febbraio scorso. Queste alcune delle misure adottate dal governo italiano oggi pomeriggio al termine del consiglio dei ministri presieduto da Giuseppe Conte. Ecco, di seguito, ciò che è stato deciso a Palazzo Chigi.

Decreto-legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le misure adottabili rientrano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze locali ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce almeno mensilmente alle Camere sulle misure adottate.

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita, ai sensi dell’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da uno a cinque anni. 

(Fonte: comunicato stampa > http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-38/14376)

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Spostamenti dal proprio domicilio o residenza: ecco, di seguito, il link per scaricare e stampare il modulo di autocertificazione in vigore a partire dal 23 marzo 2020 > https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile.pdf

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Ultimo aggiornamento emergenza sanitaria Coronavirus 24 marzo 2020 ore 18 (dati protezione civile)

In Italia il numero dei contagiati totali dal 22 febbraio ad oggi è di 69.176. Tra essi i morti sono 6820, i guariti 8326, mentre gli ammalati attualmente sono 54.030 (+3612 rispetto a domenica 22). Di questi, 28697 sono in quarantena a casa, mentre 25333 sono ricoverati in ospedale. Nei nosocomi 21937 sono ‘ricoverati con sintomi’, mentre i restanti 3396 sono in terapia intensiva.

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Precedenti aggiornamenti Emergenza sanitaria Covid19 al 23 marzo 2020

Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile nazionale, gli ammalati sono 50418 (+3780 in più rispetto a domenica 22). I morti salgono a 6078 (+602 in confronto alle 24 ore precedenti). In aumento anche il numero dei guariti: 7432 (+408 in più in confronto alla giornata di domenica). Il totale dei contagiati dal 22 febbraio 2020 ad oggi è di 63928.

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Dati emergenza Covid19 al 22 marzo 2020

Ammalati 46.638, circa 4000 in più rispetto a sabato 21; morti 5476 (+651 in confronto alle 24 ore precedenti); guariti 7024.

 

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