Giustizia sportiva FIGC: rese note le motivazioni della penalizzazione

La Corte federale d’appello FIGC rende note le motivazioni della recente sentenza ‘afflittiva’ nei confronti della Juventus, ma il club bianconero si difende, confermando che ricorrerà al collegio di garanzia CONI nei termini previsti dalle norme vigenti.

IL FATTO /

Rese note le motivazioni alla base della clamorosa decisione FIGC di penalizzare la Juventus di 15 punti nel campionato di Serie A attualmente in corso e di inibire, da determinate attività di ambito sportivo, l’attuale “Football Director” bianconero Federico Cherubini e 10 ex dirigenti del club piemontese: Fabio Paratici, Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Pavel Nedved, Enrico Vellano, Caitlin Mary Hughes, Assia Grazioli Venier, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio e Paolo Garimberti.
Oggi pomeriggio, a 10 giorni di distanza dall’emissione della sentenza della Corte federale d’appello FIGC (per i dettagli clicca sul seguente link http://www.sportflash24.it/giustizia-sportiva-figc-penalizzazione-di-15-punti-alla-juve-250668), la stessa “Cfa”  ha pubblicato un documento di 36 pagine in cui innanzitutto ha spiegato il principio in base al quale è stato dichiarato “ammissibile” il ricorso ad essa presentato dalla Procura federale FIGC il 22 dicembre scorso, allo scopo di giungere a una “parziale revocazione” della determinazione emessa dalla stessa Corte federale d’appello (n° 0089/CFA/2021-2022) nel maggio scorso e riguardante presunte compravendite fittizie di calciatori professionistici da parte di club italiani.
Ebbene, tale riferimento giuridico è l’articolo 63 del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore in Italia, quello concernente “Revocazione e revisione”. In esso, al comma 1, si stabilisce che “tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti”. Inoltre, alla lettera D di tale comma viene specificato che la “revocazione” può avvenire se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Ed è proprio questo il caso in questione, in quanto collegato al cosiddetto dossier “Prisma” di 14mila pagine che la Procura di Torino ha inviato nel dicembre scorso alla Procura federale FIGC, che, a questo punto, si è mossa di conseguenza, esaminando il tutto e chiedendo, appunto, alla Corte d’Appello di valutare la revocazione parziale della decisione presa nella primavera 2022. Successivamente, il 20 gennaio scorso, la Corte ha ritenuto di prendere determinate decisioni nei confronti del club Juventus, in quanto una attuale figura apicale e 10 dirigenti del recente passato  avrebbero agito “in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva”.

RIFERIMENTI NORMATIVI /

Ecco cosa prevede l’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva: “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
Ecco, di seguito, quali sono i soggetti che rientrano nell’ articolo 2 del CGS: società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, nonché i soci e i non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, le persone comunque addette a servizi delle società stesse e  coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale.

L’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva riguarda, invece, le violazioni in materia gestionale ed economica. Nello specifico, al comma 1 viene stabilito quanto segue: “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”.

MOTIVAZIONI SENTENZA CFA 20 GENNAIO 2023 /

Ecco, di seguito, alcuni stralci delle motivazioni alla base della sentenza emessa dalla CFA FIGC esclusivamente nei confronti della Juventus: “Il fatto nuovo – si legge alla pagina 22 del documento relativo alle motivazioni - è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. Un quadro fattuale dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una natura essenzialmente confessoria”. A pagina 34, inoltre, si legge che “non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936”.
(Fonte: https://www.figc.it/it/federazione/news/inchiesta-plusvalenze-pubblicate-le-motivazioni-della-sentenza/ )

NOTA UFFICIALE JUVENTUS 30 GENNAIO 2023: EFFETTUAZIONE RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA CONI/

In relazione alle motivazioni relative alla sentenza della Corte d’Appello FIGC emessa il 20 gennaio scorso, ecco quanto reso noto dalla Juventus attraverso una nota pubblicata stasera sul sito web ufficiale www.juventus.com : “Juventus Football Club e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni, pubblicate poco fa, della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello.  Si tratta di un documento, prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso”.
(Fonte: https://www.juventus.com/it/news/articoli/nota-del-club)

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