Bocciati i ricorsi in Appello di Napoli e Roma/

Il club calcistico del Napoli preannuncia il ricorso in 3° grado di giudizio contro l’odierna decisione della Corte d’Appello Federale FIGC; una deliberazione con la quale è stato confermato, contro la società partenopea, il verdetto di 0-3 (con annesso -1 di penalizzazione in classifica) inflitto a tavolino il 14 ottobre scorso dal giudice sportivo in 1° grado e concernente la partita di Serie A 2020-21 non disputata a Torino contro la Juve il 4 ottobre scorso (Foto: archivio calcio Sandro Sanna)
La Corte d’Appello della FIGC rigetta i ricorsi di Napoli e Roma in relazione alle sentenze di 0-3 a tavolino emesse dal giudice Gerardo Mastandrea nelle scorse settimane per quanto concerne le gare di campionato Juve-Napoli (4 ottobre 2020) ed Hellas Verona-Roma (19 settembre 2020). In funzione di tali decisioni, la classifica di Serie A resta quindi immutata rispetto alla conclusione della 7^ giornata:
Milan 17, Sassuolo 15, Napoli 14*, Roma 14*, Juventus***13, Atalanta 13, Hellas Verona 12**, Inter 12, Lazio 11, Sampdoria 10, Cagliari 10, Spezia 8, Fiorentina 8, Bologna 6, Benevento 6, Parma 6, Genoa 5, Torino 5, Udinese 4, Crotone 2.
(*): – 1 a tavolino (Napoli assente al J Stadium il 4 ottobre contro la Juve; Roma 1-1 sul campo contro il Verona al Bentegodi)
(**): +2 punti a tavolino (Hellas Verona-Roma 1-1 sul campo)
(***): + 3 punti a tavolino (partita Juve-Napoli non disputata).
Deliberazioni e reazioni
Fin qui il nudo dato di cronaca. Entrando, poi, nello specifico del caso “Juve-Napoli” e facendo riferimento, da un lato, alla posizione della giustizia sportiva di 2° grado e, dall’altro, a quello della società calcistica partenopea, si notano distanze concettuali notevoli.
Nella parte finale della sentenza, emessa qualche ora fa dall’organo CAF-FIGC e pubblicata sul sito web ufficiale http://www.figc.it , si legge: “La Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità”.
Sull’altro fronte, quello della SSC Napoli, invece, si fa riferimento a una “sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società” e, contestualmente, si preannuncia il ricorso al 3° grado di giustizia sportiva. In tal senso, ecco, di seguito, il contenuto integrale della nota-stampa diffusa dalla SSC Napoli pochi minuti fa attraverso il proprio sito web ufficiale http://www.sscnapoli.it : “La SSCN prende atto della decisione della Corte Sportiva d’Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La SSCN non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società, trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l’operato delle autorità sanitarie regionali. La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio”.
Per quanto concerne, invece, la deliberazione in merito al ricorso della Roma, la Corte d’Appello Federale FIGC nel testo della sentenza odierna pubblicata sul sito web ufficiale http://www.figc.it scrive che “il ricorso è infondato”, in quanto “è stata ammessa dalla stessa società reclamante la violazione delle disposizioni”. Nello specifico, la responsabilità della Roma attiene al fatto di non aver inserito “il calciatore DIAWARA Amadou nell’elenco dei 25 giocatori inviato a mezzo PEC alla Lega il 14.9.2020”. “Ciò posto – si legge nella sentenza – , il Collegio non può non rilevare e sottolineare la circostanza sopra già evidenziata, ovvero che la stessa A.S. ROMA S.p.A. ha ammesso di aver violato le regole”.
Testo integrale sentenza Corte d’Appello Federale
sul caso Juventus-Napoli 3-0
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
N. 013/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 014/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Lorenzo Attolico Vice Presidente
Maurizio Borgo Componente relatore
Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 013/CSA/2020-2021, proposto dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A.,
avverso le sanzioni:
- perdita della gara per 0-3;
- penalizzazione di 1 punto in classifica per la Stagione Sportiva 2020/2021, seguito gara
Juventus/Napoli del 4.10.2020, rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani
per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n.
65 del 14.10.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il 9.11.2020 l’Avv. Borgo e uditi, per la
Società ricorrente, il Presidente Aurelio De Laurentis e l’avvocato Grassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 16.10.20, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. preannunciava la
proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A
(pubblicata sul C.U. n. 65 del 14.10.20 della predetta Lega) con la quale, in relazione alla gara
JUVENTUS-NAPOLI, in programma per il 4.10.2020, era stata irrogata, a carico della stessa
Società, la sanzione della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-3 nonché la
penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
A seguito della trasmissione degli atti da parte della Segreteria di questa Corte, la Società
S.S.C. NAPOLI S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento e/o la revoca delle sanzioni
inflitte, disponendo, conseguentemente, la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI, la
ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha affermato che, nella fattispecie di cui è
procedimento, ricorressero i presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui
all’art. 55 delle NOIF.
Con memoria, trasmessa in data 5.11.2020, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha insistito
nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte non può che confermare quanto statuito dal Giudice Sportivo per le ragioni che
Preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato
dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero
che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la
lealtà, la probità e il sano agonismo”.
Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il
cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di
calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a
precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita.
Ciò premesso, questa Corte, esaminata la ponderosa documentazione di causa, ritiene,
conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro
di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una
causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società
S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della
Società ricorrente.
Come più sopra anticipato, la condotta, tenuta dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni
antecedenti la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020 sembra riconducibile,
per usare stilemi giuridici propri del diritto penale, alla figura della c.d. “actio libera in causa”
che costituisce, come noto, una deroga al principio generale secondo il quale la punibilità per
la commissione di un reato necessita della capacità di intendere e di volere dell’autore al
momento del fatto; eccezione, quest’ultima, che trova giustificazione, secondo la migliore
dottrina, nel c.d. “dolo di preordinazione”; ed, infatti, anche se, al momento della
realizzazione del reato, difetta, nel soggetto agente, la capacità di intendere e di volere, non
può sottovalutarsi che è stato egli stesso a creare la predetta condizione, non soltanto dandovi
vita volontariamente, ma anche orientando il proprio programma volitivo al precipuo scopo
di commettere il reato o prepararsi una scusa.
Orbene, nel caso che ci occupa, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara
JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di
non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo.
Ne è prova il contenuto della documentazione di causa, dettagliatamente esaminata dal
Giudice Sportivo, ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1, Dipartimento di prevenzione,
inviata al Responsabile sanitario della Società ricorrente con PEC n. 0220234 del 2 ottobre
2020. Come osservato dal Giudice Sportivo, “Con tale atto, in risposta alla mail in pari data
del detto Responsabile sanitario, relativa alla positività di due dipendenti della Soc. Napoli
veniva comunicato, in maniera chiara e inequivocabile, che “la responsabilità nell’attuare i
protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 in capo alla
Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza’”.
La ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto
dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di
COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle
Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro
significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione
per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare.
Lo stesso dicasi per le successive interlocuzioni, intervenute tra la Società ricorrente e le due
Aziende sanitarie della città partenopea, la cui competenza veniva in rilievo nella vicenda
sanitaria che aveva visto coinvolti due tesserati del NAPOLI; da tutte queste interlocuzioni
non emerge, in alcun modo, l’esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente
di disputare l’incontro di cui è procedimento. Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà
della Società ricorrente di non disputare la gara (volontà, desumibile da diversi indizi, quali
la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti
dall’isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno
antecedente quello dell’incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter
ma, soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto
effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara);
comportamenti, questi ultimi, che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente,
non sono, affatto, irrilevanti, essendosi, poi, concretizzata (ma solo nell’imminenza della
disputa della gara), la causa di forza maggiore ovvero il factum principis, rappresentato dal
divieto di recarsi a Torino, opposto alla Società ricorrente dalla competente Autorità sanitaria
di Napoli, solo nell’imminenza della disputa della gara (nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13
della ASL Napoli 2 Nord).
Trattasi, infatti, di affermazione che non può, in alcun modo, essere condivisa in quanto il
soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare
una cosa, non può, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa
successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere dalla Società
ricorrente (la nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord costituisce, infatti,
la risposta all’ennesima richiesta di chiarimenti della Società ricorrente) che non gli ha
consentito di fare quella cosa.
Conscia di questo, la Società ricorrente cerca di introdurre un nuovo argomento, ovvero che,
in realtà, le numerose interlocuzioni con le Autorità sanitarie della città partenopea e quelle
con gli uffici di Gabinetto della Regione Campania (dei quali non si comprende, peraltro, il
coinvolgimento atteso che gli stessi svolgono un ruolo di diretta collaborazione nei confronti
del Presidente della Giunta regionale ma non hanno competenze e cognizioni tecniche in
materia sanitaria) erano volte ad ottenere l’espressa autorizzazione del Dipartimento di
Prevenzione della ASL competente a recarsi a Torino per disputare l’incontro JUVENTUSNAPOLI in programma il 4.10.2020.
Al fine di suffragare la correttezza del proprio operato, la Società ricorrente si diffonde, anche
nella memoria trasmessa in data 5.11.2020, in una lunga dissertazione volta a dimostrare che,
a fronte dell’onere ovvero dell’obbligo da parte delle Autorità sanitarie di disporre
l’isolamento fiduciario dei c.d. “contatti stretti” di un tesserato positivo, vi sarebbe, invece,
una mera facoltà, da parte delle predette Autorità sanitarie, di derogare al predetto obbligo,
consentendo ai “contatti stretti”, risultati negativi al tampone, di disputare gli allenamenti e le
gare di campionato; facoltà che, nel caso di specie, non sarebbe stata esercitata dalle Autorità
sanitarie partenopee.
Al proposito, questa Corte non può non evidenziare come l’eventuale condivisione della tesi
propugnata dalla Società ricorrente porterebbe, inevitabilmente, a frustrare, totalmente, la
motivazione posta a fondamento dei Protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli
allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di COVID-19, ovvero quella
di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di
svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A.
Disquisire, poi, come fa la Società ricorrente, sul fatto che tali Protocolli siano stati elaborati
in un momento (la scorsa primavera) nel quale la diffusione del virus COVID-19 sembrava
in netta riduzione, mentre l’incontro di calcio di cui è procedimento si sarebbe dovuto
disputare in un momento in cui la pandemia aveva ripreso tutta la sua virulenza, non ha alcuna
rilevanza atteso che anche i soggetti dell’ordinamento sportivo, come tutti i consociati, non
sono legittimati a “farsi le regole da soli” ma sono tenuti a rispettare quelle fissate dalle
Autorità federali competenti che, sole, possono modificarle al mutare delle situazioni di fatto
che ne avevano giustificato l’adozione e i relativi contenuti.
Peraltro, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che il comportamento tenuto dalla
Società ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento
sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in
situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI
S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi,
anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano
Concludendo, la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino
dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla
penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché,
contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità
oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e
preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare
lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento
sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità.
P.Q.M.
respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
Firmato
L’ESTENSORE
Maurizio Borgo
IL PRESIDENTE
Piero Sandulli
Depositato il 10 novembre 2020
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce.
Testo integrale sentenza Corte d’Appello Federale
sul caso Hellas Verona-Roma 3-0
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
N. 001/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 013/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Lorenzo Attolico Vice Presidente
Maurizio Borgo Componente relatore
Alfredo Maria Becchetti Componente
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 001/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.S. Roma S.p.A.,
avverso decisioni merito gara Hellas Verona/Roma del 19.09.2020, rappresentata e difesa
dall’Avv. Antonio Conte;
per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n.
32 del 22.9.20.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 9.11.2020 l’Avv. Borgo e uditi gli
avvocati Antonio Conte per la Società A.S. Roma S.p.A. e Stefano Fanini per la Società Hellas
Verona S.p.A., nonché il Direttore Generale della ricorrente, dott. Guido Fienga;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 22.9.20, la Società A.S. ROMA S.p.A. preannunciava la
proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A
(pubblicata sul C.U. n. 32 del 22.9.20 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara
HELLAS VERONA-ROMA, disputatasi in data 19.9.2020, era stata irrogata, a carico della
Società reclamante, la sanzione della perdita della predetta gara con il punteggio 0-3.
Con successivo atto, spedito in data 23.9.2020, la Società A.S. ROMA S.p.A. provvedeva a
trasmettere il preannuncio di reclamo anche alla Società HELLAS VERONA FC S.p.A.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la
Società A.S. ROMA S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione, la ricorrente
ha dedotto alcuni motivi.
La Società HELLAS VERONA FC S.p.A., che aveva richiesto la trasmissione di copia degli
atti ufficiali di gara, faceva pervenire, in data 5.10.2020, le proprie controdeduzioni al ricorso
avversario, chiedendone il rigetto.
L’udienza di discussione, a seguito di due successive istanze presentate dalla A.S. Roma,
veniva da ultimo rinviata alla data odierna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Del tutto inammissibile è la richiesta istruttoria, formulata dalla Società reclamante, di
ascoltare il team manager della A.S. ROMA S.p.A., sig. Gianluca Gombar, atteso che lo
stesso sarebbe chiamato a riferire su di una circostanza fattuale (il colloquio con il delegato
della Lega Calcio di Serie A sull’alert generato dal sistema informatico in ordine
all’inserimento nella distinta della gara HELLAS-VERONA-ROMA del 19.9.2020 del
calciatore DIAWARA Amadou) del tutto irrilevante, atteso che è pacifico, essendo stato
ammesso dalla stessa società reclamante, la violazione delle disposizioni di cui al C.U. n.
83/A del 20.11.2014.
Ciò posto, il Collegio non può non rilevare e sottolineare la circostanza sopra già evidenziata
ovvero che la stessa A.S. ROMA S.p.A. ha ammesso di aver violato le regole di cui al C.U.
n. 83/A, non avendo inserito il calciatore, DIAWARA Amadou, nell’elenco dei 25 giocatori,
inviato a mezzo PEC alla Lega il 14.9.2020.
Ciò posto, questa Corte non può che ribadire quanto affermato nel proprio precedente di cui
al C.U. n. 030/CSA del 18.10.2016 (confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del
CONI, Sezione Prima, con decisione n. 6 del 2017), ovvero che l’art. 4 del C.U. n. 83/A
prevede, espressamente, che, per utilizzare un calciatore, la relativa comunicazione deve
pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di
Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha rilevato che la lista di 25 giocatori utilizzabili
in campionato, di cui almeno quattro formati nel club e almeno quattro formati in Italia (C.U.
n. 83/A del 20.11.2014), è fondamentale per la tutela del vivaio nazionale, con le modalità e
con le tempistiche di trasmissione alla Lega di Serie A, e con la conseguenza che il calciatore,
DIAWARA Amadou, non poteva essere schierato in campo in occasione dell’incontro di
calcio HELLAS VERONA-ROMA, disputatosi in data 19.9.2020.
Il punto 8) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014, infatti, prevede, espressamente, che “E’ fatto
divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di
campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso”.
Il punto 9) del predetto C.U. prevede, sempre espressamente, che “L’utilizzo in una gara di
campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori ….. comporta, per la
società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett.
a) del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 10, comma 6, lett. a) del nuovo Codice di Giustizia
Sportiva), non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara”.
La sanzione della perdita della gara, in caso di partecipazione di un atleta non inserito nella
lista dei 25, prevista espressamente al punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 deve essere
considerata, per usare le parole del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, usuale, nonché
espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della
pena prevista; l’inserimento nella lista dei giocatori, che deve rispettare le proporzioni di
partecipazione (25 nomi), costituisce elemento essenziale per fare conoscere alle altre
consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno, nel rispetto dei principi di
lealtà sportiva e, soprattutto, delle regole alle quali tutti devono uniformarsi.
In caso contrario, si realizzerebbe una confusione sulla composizione delle rose; la relativa
sanzione prevista dal punto 9) del C.U. n. 83/A, lex specialis rispetto alle altre norme, rispetta
sia il principio di ragionevolezza, sia il principio della proporzionalità della stessa sanzione,
costituendo il mancato inserimento di un calciatore nella lista dei 25 una situazione del tutto
equiparata, per espressa disposizione federale, alla posizione irregolare di un calciatore (il
punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 si esprime, inequivocabilmente, nel senso che il
calciatore non inserito nella lista dei 25 non ha “titolo alla partecipazione alla gara”).
Trattasi, pertanto, di evento grave, il cui trattamento sanzionatorio non può essere gradato né
dal Giudice Sportivo né da questa Corte.
Non può, peraltro, giovare alla Società reclamante il richiamo all’istituto dell’errore né al
principio di buona fede, atteso che il C.U. n. 83/A, che regola la materia che ci occupa, è in
vigore dal 2014 e che l’alert generato dal sistema informatico della Lega di Serie A, al
momento dell’inserimento in distinta del calciatore DIAWARA avrebbe dovuto indurre la
Società reclamante alla massima cautela che avrebbe dovuto spingersi alla non utilizzazione
del calciatore.
Da ultimo, si evidenzia che la chiara lettera delle disposizioni di cui al C.U. n. 83/A del
20.11.2014, più sopra richiamate, in uno all’esistenza di un precedente giurisprudenziale di
questa Corte, confermato dal Collegio di Garanzia del CONI, rende del tutto infondata, al di
là dei dubbi profili di ammissibilità della stessa di cui più oltre, la richiesta di sospensione del
presente giudizio, con conseguente sottoposizione di una questione interpretativa sul punto
alla sezione consultiva della Corte Federale d’Appello.
Sul punto, è, ad ogni buon conto, opportuno precisare che la sezione consultiva della Corte
d’Appello Federale:
(i) non ha, comunque, poteri giurisdizionali e, pertanto, non rientra nel sistema del
procedimento sportivo in senso stretto, con la facoltà delle parti o di altra Corte di adirla;
(ii) come precisato dall’art.98, comma 2, lettera “d”, del Codice di Giustizia Sportiva della
FIGC, si pronuncia, interpretando le norme statutarie e le altre norme federali, “sempre che
non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva”.
In relazione, infine, alla decisione del Consiglio di Stato n. 5514/13, richiamata dalla Società
ricorrente e trasmessa in copia nell’imminenza dell’udienza, è appena il caso di rilevare che
la stessa risulta precedente sia alla riforma della giustizia sportiva, da parte del CONI del
2014, sia a quella del Codice Giustizia Sportiva della FIGC del 2019.
Orbene, se, anche alla luce del precedente del Consiglio di Stato, vi fosse stata la volontà, da
parte dell’ordinamento sportivo e federale, di riservare alle parti di un procedimento (o ad un
altro organo del sistema della Giustizia Sportiva della FIGC) la facoltà di adire la sezione
consultiva della Corte Federale d’Appello, le relative norme l’avrebbero senz’altro previsto.
In mancanza di una siffatta previsione, è di tutta evidenza che tale potere resti riservato,
esclusivamente, al Presidente Federale, per come, peraltro, affermato dall’allora Corte di
Giustizia Federale – sezione consultiva con la decisione di cui al C.U. n. 111/CGF del
16.12.2011 nella quale, a fronte di una istanza volta a richiedere l’interpretazione di
disposizioni dell’ordinamento federale da parte di una Società di calcio, è stato statuito che
“non sussistono le condizioni indispensabili per esprimere un parere, in mancanza della
richiesta presidenziale (articolo 34, comma 10, lett. e) Statuto F.I.G.C.)”.
Ancor più infondata è la richiesta, formulata dalla società ricorrente, che questa Corte
disapplichi il punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 o ne dia un’interpretazione che
sarebbe, chiaramente, contra legem.
P.Q.M.
respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
Firmato
L’ESTENSORE
Maurizio Borgo
IL VICE PRESIDENTE
Lorenzo Attolico
Depositato il 10 novembre 2020
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce.
Casi Hellas Verona-Roma e Juventus-Napoli:
ecco, in dettaglio, cosa era accaduto nelle scorse settimane
Focus 19-22 settembre 2020
Il 22 settembre 2020 il giudice sportivo assegna la vittoria per 3-0 a tavolino all’Hellas Verona, in relazione al match di 1^ giornata contro la Roma, terminato 1-1 sul campo il 19 settembre scorso. Per approfondire la notizia, clicca sul seguente link > http://www.sportflash24.it/serie-a-1-giornata-2020-21-risultato-verona-roma-3-0-a-tavolino-230898
Focus 3-4-14 ottobre 2020
Sabato 3 ottobre 2020 le autorità sanitarie locali della Campania intimano ai giocatori del Napoli l’isolamento domiciliare, a causa della positività al Covid19 di 2 calciatori: Elmas e Zielinski. Per leggere il 1° report completo su una vigilia di gara alquanto complesso, clicca sul seguente link > https://www.sportflash24.it/calcio-il-covid-rivoluziona-la-vigilia-di-juve-napoli-231202
Domenica 4 ottobre 2020 i calciatori del Napoli rimangono presso le rispettive abitazioni, in ossequio a quanto intimato dalle autorità sanitarie locali al club azzurro. Per leggere il 2° report completo, clicca sul seguente link > https://www.sportflash24.it/juve-napoli-4-ottobre-2020-vigilia-di-una-gara-non-giocata-231229
Il 14 ottobre 2020 la giustizia sportiva di 1° grado della FIGC, attraverso una deliberazione del giudice Gerardo Mastandrea, decide di punire la condotta del Napoli con la perdita della partita per 0-3 a tavolino e di infliggere al club presieduto da Aurelio De Laurentiis un punto di penalizzazione in classifica, in applicazione dell’articolo 53 del NOIF (norme federali FIGC). Per leggere il report sulla sentenza, il documento redatto dal giudice Mastandrea e le note del NOIF n° 53, n° 54 e n° 55 a cui si fa riferimento nel documento della giustizia sportiva di 1° grado, clicca sul seguente link > http://www.sportflash24.it/juventus-napoli-3-0-a-tavolino-il-testo-della-sentenza-231404
Per ulteriori approfondimenti, clicca anche sul link presente nel rigo sottostante e relativo all’articolo redatto dall’ex arbitro di Serie A Luca Marelli > http://www.fischiettomania.com/it/smartblog/116_juventus-napoli-e-3-0-a-tavolino-per-ora-ma-c.html
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Testi Sentenze Appello Juve-Napoli e Verona-Roma 10 novembre 2020:
rigettati oggi, dalla Corte della FIGC, i ricorsi dei partenopei e dei capitolini contro i risultati di 0-3 subiti a tavolino in 1° grado di giudizio nelle scorse settimane