Bocciati i ricorsi in Appello di Napoli e Roma/

Testi Sentenze Appello Juve-Napoli e Verona-Roma 10 novembre 2020:

Il club calcistico del Napoli preannuncia il ricorso in 3° grado di giudizio contro l’odierna decisione della Corte d’Appello Federale FIGC; una deliberazione con la quale è stato confermato, contro la società partenopea, il verdetto di 0-3 (con annesso -1 di penalizzazione in classifica) inflitto a tavolino il 14 ottobre scorso dal giudice sportivo in 1° grado e concernente la partita di Serie A 2020-21 non disputata a Torino contro la Juve il 4 ottobre scorso (Foto: archivio calcio Sandro Sanna)

La Corte d’Appello della FIGC rigetta i ricorsi di Napoli e Roma in relazione alle sentenze di 0-3 a tavolino emesse dal giudice Gerardo Mastandrea nelle scorse settimane per quanto concerne le gare di campionato Juve-Napoli (4 ottobre 2020) ed Hellas Verona-Roma (19 settembre 2020). In funzione di tali decisioni, la classifica di Serie A resta quindi immutata rispetto alla conclusione della 7^ giornata:
Milan 17, Sassuolo 15, Napoli 14*, Roma 14*, Juventus***13, Atalanta 13, Hellas Verona 12**, Inter 12, Lazio 11, Sampdoria 10, Cagliari 10, Spezia 8, Fiorentina 8, Bologna 6, Benevento 6, Parma 6, Genoa 5, Torino 5, Udinese 4, Crotone 2.

(*): – 1 a tavolino (Napoli assente al J Stadium il 4 ottobre contro la Juve; Roma 1-1 sul campo contro il Verona al Bentegodi)

(**): +2 punti a tavolino (Hellas Verona-Roma 1-1 sul campo)

(***): + 3 punti a tavolino (partita Juve-Napoli non disputata).

Deliberazioni e reazioni              

Fin qui il nudo dato di cronaca. Entrando, poi, nello specifico del caso “Juve-Napoli” e facendo riferimento, da un lato, alla posizione della giustizia sportiva di 2° grado e, dall’altro, a quello della società calcistica partenopea, si notano distanze concettuali notevoli.
Nella parte finale della sentenza, emessa qualche ora fa dall’organo CAF-FIGC e pubblicata sul sito web ufficiale http://www.figc.it , si legge: “La Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità”.  

Sull’altro fronte, quello della SSC Napoli, invece, si fa riferimento a una sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società” e, contestualmente, si preannuncia il ricorso al 3° grado di giustizia sportiva. In tal senso, ecco, di seguito, il contenuto integrale della nota-stampa  diffusa dalla SSC Napoli pochi minuti fa attraverso il proprio sito web ufficiale http://www.sscnapoli.it : “La SSCN prende atto della decisione della Corte Sportiva d’Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La SSCN non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società, trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l’operato delle autorità sanitarie regionali. La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio”.

Per quanto concerne, invece, la deliberazione in merito al ricorso della Roma, la Corte d’Appello Federale FIGC nel testo della sentenza odierna pubblicata sul sito web ufficiale http://www.figc.it scrive che “il ricorso è infondato”, in quanto “è stata ammessa dalla stessa società reclamante la violazione delle disposizioni”. Nello specifico, la  responsabilità della Roma attiene al fatto di non aver inserito “il calciatore DIAWARA Amadou nell’elenco dei 25 giocatori inviato a mezzo PEC alla Lega il 14.9.2020”.Ciò posto – si legge nella sentenza – , il Collegio non può non rilevare e sottolineare la circostanza sopra già evidenziata, ovvero che la stessa A.S. ROMA S.p.A. ha ammesso di aver violato le regole”.

Testo integrale sentenza Corte d’Appello Federale

sul caso Juventus-Napoli 3-0

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

N. 013/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 014/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Piero Sandulli Presidente

Lorenzo Attolico Vice Presidente

Maurizio Borgo Componente relatore

Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 013/CSA/2020-2021, proposto dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A.,

avverso le sanzioni:

- perdita della gara per 0-3;

- penalizzazione di 1 punto in classifica per la Stagione Sportiva 2020/2021, seguito gara

Juventus/Napoli del 4.10.2020, rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n.

65 del 14.10.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il 9.11.2020 l’Avv. Borgo e uditi, per la

Società ricorrente, il Presidente Aurelio De Laurentis e l’avvocato Grassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 16.10.20, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. preannunciava la

proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A

(pubblicata sul C.U. n. 65 del 14.10.20 della predetta Lega) con la quale, in relazione alla gara

JUVENTUS-NAPOLI, in programma per il 4.10.2020, era stata irrogata, a carico della stessa

Società, la sanzione della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-3 nonché la

penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

A seguito della trasmissione degli atti da parte della Segreteria di questa Corte, la Società

S.S.C. NAPOLI S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento e/o la revoca delle sanzioni

inflitte, disponendo, conseguentemente, la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI, la

ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha affermato che, nella fattispecie di cui è

procedimento, ricorressero i presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui

all’art. 55 delle NOIF.

Con memoria, trasmessa in data 5.11.2020, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha insistito

nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte non può che confermare quanto statuito dal Giudice Sportivo per le ragioni che

Preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato

dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero

che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la

lealtà, la probità e il sano agonismo”.

Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il

cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di

calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a

precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita.

Ciò premesso, questa Corte, esaminata la ponderosa documentazione di causa, ritiene,

conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro

di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una

causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società

S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della

Società ricorrente.

Come più sopra anticipato, la condotta, tenuta dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni

antecedenti la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020 sembra riconducibile,

per usare stilemi giuridici propri del diritto penale, alla figura della c.d. “actio libera in causa”

che costituisce, come noto, una deroga al principio generale secondo il quale la punibilità per

la commissione di un reato necessita della capacità di intendere e di volere dell’autore al

momento del fatto; eccezione, quest’ultima, che trova giustificazione, secondo la migliore

dottrina, nel c.d. “dolo di preordinazione”; ed, infatti, anche se, al momento della

realizzazione del reato, difetta, nel soggetto agente, la capacità di intendere e di volere, non

può sottovalutarsi che è stato egli stesso a creare la predetta condizione, non soltanto dandovi

vita volontariamente, ma anche orientando il proprio programma volitivo al precipuo scopo

di commettere il reato o prepararsi una scusa.

Orbene, nel caso che ci occupa, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara

JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di

non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo.

Ne è prova il contenuto della documentazione di causa, dettagliatamente esaminata dal

Giudice Sportivo, ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1, Dipartimento di prevenzione,

inviata al Responsabile sanitario della Società ricorrente con PEC n. 0220234 del 2 ottobre

2020. Come osservato dal Giudice Sportivo, “Con tale atto, in risposta alla mail in pari data

del detto Responsabile sanitario, relativa alla positività di due dipendenti della Soc. Napoli

veniva comunicato, in maniera chiara e inequivocabile, che “la responsabilità nell’attuare i

protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 in capo alla

Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza’”.

La ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto

dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di

COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle

Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro

significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione

per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare.

Lo stesso dicasi per le successive interlocuzioni, intervenute tra la Società ricorrente e le due

Aziende sanitarie della città partenopea, la cui competenza veniva in rilievo nella vicenda

sanitaria che aveva visto coinvolti due tesserati del NAPOLI; da tutte queste interlocuzioni

non emerge, in alcun modo, l’esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente

di disputare l’incontro di cui è procedimento. Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà

della Società ricorrente di non disputare la gara (volontà, desumibile da diversi indizi, quali

la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti

dall’isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno

antecedente quello dell’incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter

ma, soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto

effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara);

comportamenti, questi ultimi, che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente,

non sono, affatto, irrilevanti, essendosi, poi, concretizzata (ma solo nell’imminenza della

disputa della gara), la causa di forza maggiore ovvero il factum principis, rappresentato dal

divieto di recarsi a Torino, opposto alla Società ricorrente dalla competente Autorità sanitaria

di Napoli, solo nell’imminenza della disputa della gara (nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13

della ASL Napoli 2 Nord).

Trattasi, infatti, di affermazione che non può, in alcun modo, essere condivisa in quanto il

soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare

una cosa, non può, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa

successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere dalla Società

ricorrente (la nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord costituisce, infatti,

la risposta all’ennesima richiesta di chiarimenti della Società ricorrente) che non gli ha

consentito di fare quella cosa.

Conscia di questo, la Società ricorrente cerca di introdurre un nuovo argomento, ovvero che,

in realtà, le numerose interlocuzioni con le Autorità sanitarie della città partenopea e quelle

con gli uffici di Gabinetto della Regione Campania (dei quali non si comprende, peraltro, il

coinvolgimento atteso che gli stessi svolgono un ruolo di diretta collaborazione nei confronti

del Presidente della Giunta regionale ma non hanno competenze e cognizioni tecniche in

materia sanitaria) erano volte ad ottenere l’espressa autorizzazione del Dipartimento di

Prevenzione della ASL competente a recarsi a Torino per disputare l’incontro JUVENTUSNAPOLI in programma il 4.10.2020.

Al fine di suffragare la correttezza del proprio operato, la Società ricorrente si diffonde, anche

nella memoria trasmessa in data 5.11.2020, in una lunga dissertazione volta a dimostrare che,

a fronte dell’onere ovvero dell’obbligo da parte delle Autorità sanitarie di disporre

l’isolamento fiduciario dei c.d. “contatti stretti” di un tesserato positivo, vi sarebbe, invece,

una mera facoltà, da parte delle predette Autorità sanitarie, di derogare al predetto obbligo,

consentendo ai “contatti stretti”, risultati negativi al tampone, di disputare gli allenamenti e le

gare di campionato; facoltà che, nel caso di specie, non sarebbe stata esercitata dalle Autorità

sanitarie partenopee.

Al proposito, questa Corte non può non evidenziare come l’eventuale condivisione della tesi

propugnata dalla Società ricorrente porterebbe, inevitabilmente, a frustrare, totalmente, la

motivazione posta a fondamento dei Protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli

allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di COVID-19, ovvero quella

di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di

svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A.

Disquisire, poi, come fa la Società ricorrente, sul fatto che tali Protocolli siano stati elaborati

in un momento (la scorsa primavera) nel quale la diffusione del virus COVID-19 sembrava

in netta riduzione, mentre l’incontro di calcio di cui è procedimento si sarebbe dovuto

disputare in un momento in cui la pandemia aveva ripreso tutta la sua virulenza, non ha alcuna

rilevanza atteso che anche i soggetti dell’ordinamento sportivo, come tutti i consociati, non

sono legittimati a “farsi le regole da soli” ma sono tenuti a rispettare quelle fissate dalle

Autorità federali competenti che, sole, possono modificarle al mutare delle situazioni di fatto

che ne avevano giustificato l’adozione e i relativi contenuti.

Peraltro, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che il comportamento tenuto dalla

Società ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento

sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in

situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI

S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi,

anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano

Concludendo, la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino

dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla

penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché,

contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità

oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e

preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare

lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento

sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

Firmato

L’ESTENSORE

Maurizio Borgo

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Depositato il 10 novembre 2020

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce.

Testo integrale sentenza Corte d’Appello Federale

sul caso Hellas Verona-Roma 3-0

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

N. 001/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 013/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Lorenzo Attolico Vice Presidente

Maurizio Borgo Componente relatore

Alfredo Maria Becchetti Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 001/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.S. Roma S.p.A.,

avverso decisioni merito gara Hellas Verona/Roma del 19.09.2020, rappresentata e difesa

dall’Avv. Antonio Conte;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n.

32 del 22.9.20.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 9.11.2020 l’Avv. Borgo e uditi gli

avvocati Antonio Conte per la Società A.S. Roma S.p.A. e Stefano Fanini per la Società Hellas

Verona S.p.A., nonché il Direttore Generale della ricorrente, dott. Guido Fienga;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 22.9.20, la Società A.S. ROMA S.p.A. preannunciava la

proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A

(pubblicata sul C.U. n. 32 del 22.9.20 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara

HELLAS VERONA-ROMA, disputatasi in data 19.9.2020, era stata irrogata, a carico della

Società reclamante, la sanzione della perdita della predetta gara con il punteggio 0-3.

Con successivo atto, spedito in data 23.9.2020, la Società A.S. ROMA S.p.A. provvedeva a

trasmettere il preannuncio di reclamo anche alla Società HELLAS VERONA FC S.p.A.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la

Società A.S. ROMA S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione, la ricorrente

ha dedotto alcuni motivi.

La Società HELLAS VERONA FC S.p.A., che aveva richiesto la trasmissione di copia degli

atti ufficiali di gara, faceva pervenire, in data 5.10.2020, le proprie controdeduzioni al ricorso

avversario, chiedendone il rigetto.

L’udienza di discussione, a seguito di due successive istanze presentate dalla A.S. Roma,

veniva da ultimo rinviata alla data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Del tutto inammissibile è la richiesta istruttoria, formulata dalla Società reclamante, di

ascoltare il team manager della A.S. ROMA S.p.A., sig. Gianluca Gombar, atteso che lo

stesso sarebbe chiamato a riferire su di una circostanza fattuale (il colloquio con il delegato

della Lega Calcio di Serie A sull’alert generato dal sistema informatico in ordine

all’inserimento nella distinta della gara HELLAS-VERONA-ROMA del 19.9.2020 del

calciatore DIAWARA Amadou) del tutto irrilevante, atteso che è pacifico, essendo stato

ammesso dalla stessa società reclamante, la violazione delle disposizioni di cui al C.U. n.

83/A del 20.11.2014.

Ciò posto, il Collegio non può non rilevare e sottolineare la circostanza sopra già evidenziata

ovvero che la stessa A.S. ROMA S.p.A. ha ammesso di aver violato le regole di cui al C.U.

n. 83/A, non avendo inserito il calciatore, DIAWARA Amadou, nell’elenco dei 25 giocatori,

inviato a mezzo PEC alla Lega il 14.9.2020.

Ciò posto, questa Corte non può che ribadire quanto affermato nel proprio precedente di cui

al C.U. n. 030/CSA del 18.10.2016 (confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del

CONI, Sezione Prima, con decisione n. 6 del 2017), ovvero che l’art. 4 del C.U. n. 83/A

prevede, espressamente, che, per utilizzare un calciatore, la relativa comunicazione deve

pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha rilevato che la lista di 25 giocatori utilizzabili

in campionato, di cui almeno quattro formati nel club e almeno quattro formati in Italia (C.U.

n. 83/A del 20.11.2014), è fondamentale per la tutela del vivaio nazionale, con le modalità e

con le tempistiche di trasmissione alla Lega di Serie A, e con la conseguenza che il calciatore,

DIAWARA Amadou, non poteva essere schierato in campo in occasione dell’incontro di

calcio HELLAS VERONA-ROMA, disputatosi in data 19.9.2020.

Il punto 8) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014, infatti, prevede, espressamente, che “E’ fatto

divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di

campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso”.

Il punto 9) del predetto C.U. prevede, sempre espressamente, che “L’utilizzo in una gara di

campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori ….. comporta, per la

società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett.

a) del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 10, comma 6, lett. a) del nuovo Codice di Giustizia

Sportiva), non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara”.

La sanzione della perdita della gara, in caso di partecipazione di un atleta non inserito nella

lista dei 25, prevista espressamente al punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 deve essere

considerata, per usare le parole del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, usuale, nonché

espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della

pena prevista; l’inserimento nella lista dei giocatori, che deve rispettare le proporzioni di

partecipazione (25 nomi), costituisce elemento essenziale per fare conoscere alle altre

consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno, nel rispetto dei principi di

lealtà sportiva e, soprattutto, delle regole alle quali tutti devono uniformarsi.

In caso contrario, si realizzerebbe una confusione sulla composizione delle rose; la relativa

sanzione prevista dal punto 9) del C.U. n. 83/A, lex specialis rispetto alle altre norme, rispetta

sia il principio di ragionevolezza, sia il principio della proporzionalità della stessa sanzione,

costituendo il mancato inserimento di un calciatore nella lista dei 25 una situazione del tutto

equiparata, per espressa disposizione federale, alla posizione irregolare di un calciatore (il

punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 si esprime, inequivocabilmente, nel senso che il

calciatore non inserito nella lista dei 25 non ha “titolo alla partecipazione alla gara”).

Trattasi, pertanto, di evento grave, il cui trattamento sanzionatorio non può essere gradato né

dal Giudice Sportivo né da questa Corte.

Non può, peraltro, giovare alla Società reclamante il richiamo all’istituto dell’errore né al

principio di buona fede, atteso che il C.U. n. 83/A, che regola la materia che ci occupa, è in

vigore dal 2014 e che l’alert generato dal sistema informatico della Lega di Serie A, al

momento dell’inserimento in distinta del calciatore DIAWARA avrebbe dovuto indurre la

Società reclamante alla massima cautela che avrebbe dovuto spingersi alla non utilizzazione

del calciatore.

Da ultimo, si evidenzia che la chiara lettera delle disposizioni di cui al C.U. n. 83/A del

20.11.2014, più sopra richiamate, in uno all’esistenza di un precedente giurisprudenziale di

questa Corte, confermato dal Collegio di Garanzia del CONI, rende del tutto infondata, al di

là dei dubbi profili di ammissibilità della stessa di cui più oltre, la richiesta di sospensione del

presente giudizio, con conseguente sottoposizione di una questione interpretativa sul punto

alla sezione consultiva della Corte Federale d’Appello.

Sul punto, è, ad ogni buon conto, opportuno precisare che la sezione consultiva della Corte

d’Appello Federale:

(i) non ha, comunque, poteri giurisdizionali e, pertanto, non rientra nel sistema del

procedimento sportivo in senso stretto, con la facoltà delle parti o di altra Corte di adirla;

(ii) come precisato dall’art.98, comma 2, lettera “d”, del Codice di Giustizia Sportiva della

FIGC, si pronuncia, interpretando le norme statutarie e le altre norme federali, “sempre che

non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva”.

In relazione, infine, alla decisione del Consiglio di Stato n. 5514/13, richiamata dalla Società

ricorrente e trasmessa in copia nell’imminenza dell’udienza, è appena il caso di rilevare che

la stessa risulta precedente sia alla riforma della giustizia sportiva, da parte del CONI del

2014, sia a quella del Codice Giustizia Sportiva della FIGC del 2019.

Orbene, se, anche alla luce del precedente del Consiglio di Stato, vi fosse stata la volontà, da

parte dell’ordinamento sportivo e federale, di riservare alle parti di un procedimento (o ad un

altro organo del sistema della Giustizia Sportiva della FIGC) la facoltà di adire la sezione

consultiva della Corte Federale d’Appello, le relative norme l’avrebbero senz’altro previsto.

In mancanza di una siffatta previsione, è di tutta evidenza che tale potere resti riservato,

esclusivamente, al Presidente Federale, per come, peraltro, affermato dall’allora Corte di

Giustizia Federale – sezione consultiva con la decisione di cui al C.U. n. 111/CGF del

16.12.2011 nella quale, a fronte di una istanza volta a richiedere l’interpretazione di

disposizioni dell’ordinamento federale da parte di una Società di calcio, è stato statuito che

“non sussistono le condizioni indispensabili per esprimere un parere, in mancanza della

richiesta presidenziale (articolo 34, comma 10, lett. e) Statuto F.I.G.C.)”.

Ancor più infondata è la richiesta, formulata dalla società ricorrente, che questa Corte

disapplichi il punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 o ne dia un’interpretazione che

sarebbe, chiaramente, contra legem.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

Firmato

L’ESTENSORE

Maurizio Borgo

IL VICE PRESIDENTE

Lorenzo Attolico

Depositato il 10 novembre 2020

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce.

Casi Hellas Verona-Roma e Juventus-Napoli:

ecco, in dettaglio, cosa era accaduto nelle scorse settimane

Focus 19-22 settembre 2020

Il 22 settembre 2020 il giudice sportivo assegna la vittoria per 3-0 a tavolino all’Hellas Verona, in relazione al match di 1^ giornata contro la Roma, terminato 1-1 sul campo il 19 settembre scorso. Per approfondire la notizia, clicca sul seguente link >  http://www.sportflash24.it/serie-a-1-giornata-2020-21-risultato-verona-roma-3-0-a-tavolino-230898

Focus 3-4-14 ottobre 2020

Sabato 3 ottobre 2020 le autorità sanitarie locali della Campania intimano ai giocatori del Napoli l’isolamento domiciliare, a causa della positività al Covid19 di 2 calciatori: Elmas e Zielinski. Per leggere il 1° report completo su una vigilia di gara alquanto complesso, clicca sul seguente link > https://www.sportflash24.it/calcio-il-covid-rivoluziona-la-vigilia-di-juve-napoli-231202

Domenica 4 ottobre 2020 i calciatori del Napoli rimangono presso le rispettive abitazioni, in ossequio a quanto intimato dalle autorità sanitarie locali al club azzurro. Per leggere il 2° report completo, clicca sul seguente link > https://www.sportflash24.it/juve-napoli-4-ottobre-2020-vigilia-di-una-gara-non-giocata-231229

Il 14 ottobre 2020 la giustizia sportiva di 1° grado della FIGC, attraverso una deliberazione del giudice Gerardo Mastandrea, decide di punire la condotta del Napoli con la perdita della partita per 0-3 a tavolino e di infliggere al club presieduto da Aurelio De Laurentiis un punto di penalizzazione in classifica, in applicazione dell’articolo 53 del NOIF (norme federali FIGC). Per leggere il report sulla sentenza, il documento redatto dal giudice Mastandrea e le note del NOIF n° 53, n° 54 e n° 55 a cui si fa riferimento nel documento della giustizia sportiva di 1° grado, clicca sul seguente link >  http://www.sportflash24.it/juventus-napoli-3-0-a-tavolino-il-testo-della-sentenza-231404
Per ulteriori approfondimenti, clicca anche sul link presente nel rigo sottostante e relativo all’articolo redatto dall’ex arbitro di Serie A Luca Marelli > http://www.fischiettomania.com/it/smartblog/116_juventus-napoli-e-3-0-a-tavolino-per-ora-ma-c.html

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Testi Sentenze Appello Juve-Napoli e Verona-Roma 10 novembre 2020:

rigettati oggi, dalla Corte della FIGC, i ricorsi dei partenopei e dei capitolini contro i risultati di 0-3 subiti a tavolino in 1° grado di giudizio nelle scorse settimane

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