Juve Napoli 4 ottobre, arriva la sentenza di 1° grado 

- Tre a zero a tavolino per la Juve e 1 punto di penalizzazione per il Napoli. Questi gli elementi significativi della decisione presa oggi pomeriggio dal giudice sportivo di 1° grado FIGC in relazione alla partita Juventus Napoli non disputata il 4 ottobre scorso al J Stadium di Torino per assenza della squadra campana e valevole per la 3^ giornata di Serie A 2020-21. La decisione è maturata oggi pomeriggio a seguito della documentazione pervenuta al giudice Gerardo Mastandrea attraverso tre ambiti distinti. E cioè il rapporto arbitrale sulla non-gara, uno specifico carteggio arrivato attraverso il canale inquirente della Procura Federale FIGC che, proprio in queste settimane, sta indagando ad ampio raggio sui club professionistici in relazione all’applicazione del protocollo AntiCovid in vigore nel calcio italiano e, infine, la corrispondenza intercorsa nei primi giorni di ottobre tra la Società Sportiva Calcio Napoli  e le istituzioni campane competenti in materia di sanità pubblica e, nello specifico, per quanto concerne l’ambito di epidemiologia e prevenzione collettiva.

Ecco i passaggi-chiave del testo che portano al 3-0

per i bianconeri e al -1 in classifica per gli azzurri

Juventus-Napoli 3-0 a tavolino: il testo della sentenza

Il giudice sportivo FIGC Gerardo Mastandrea oggi pomeriggio ha deciso di assegnare alla Juventus la vittoria per 3-0 a tavolino e di infliggere 1 punto di penalizzazione al Napoli per non essersi recato a Torino per la gara del 4 ottobre scorso valevole per la 3^ giornata di Serie A

- Il giudice Gerardo Mastandrea basa il suo ‘impianto deliberativo’ su una prima parte relativa alla premessa e una seconda attinente alle considerazioni. E, a seguito di queste ultime, rigetta per ‘inammissibilità’ il reclamo fatto pervenire dal Napoli nei tempi dovuti in relazione alla ‘disputa della gara’, applicando, di conseguenza, l’articolo 53 del NOIF (testo normativo di organizzazione federale) che prevede la perdita della gara a tavolino per il Napoli e la connessa penalizzazione di 1 punto alla stessa squadra. Il club partenopeo, invece, aveva chiesto nei giorni scorsi l’applicazione dell’articolo 55 del NOIF, attraverso il quale per “cause di forza maggiore” non si decretano né il 3-0 a tavolino e né il punto di penalizzazione alla formazione che non si presenta al campo di gioco.

Ed entriamo ora nello specifico di quanto deciso dal giudice di 1° grado della giustizia sportiva FIGC.

Nella prima parte della premessa Mastandrea tiene a precisare che “è chiamato a valutare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore” ai sensi dell’articolo 55 del testo federale NOIF e in relazione alla mancata presenza della squadra del Napoli domenica 4 ottobre al J Stadium di Torino.

Nella seconda parte della premessa aggiunge che “la deliberazione è limitata alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara EX OFFICIO e della penalizzazione di un punto in classifica”; una ‘punizione’  prevista dall’articolo 53 del NOIF, una volta accertata, attraverso il rapporto dell’arbitro, la mancata presenza di una squadra (in questo caso il Napoli) nel giorno e nell’orario stabilito per la partita dalla Lega Calcio. Insomma, le sanzioni dell’articolo 53 si applicano in automatico, fatta salva la eventuale dimostrazione di cause di  “forza maggiore”. In questo caso tale dimostrazione, in base a quanto evidenziato dal carteggio fatto pervenire rapidamente dalla Società Sportiva Calcio Napoli al Giudice Sportivo Mastandrea, doveva essere imperniata essenzialmente sui documenti prodotti dalle autorità sanitarie campane e dal Napoli Calcio in relazione alla gestione, in termini di protocolli AntiCovid attualmente vigenti in Italia, sia dei 3 casi di contagio (di cui erano stati oggetto due giocatori del Napoli tra l’1 e il 3 ottobre e un 3° dipendente giovedì 1) che dei cosiddetti ‘contatti stretti’ di questi ultimi, e cioè il gruppo-squadra, formato da giocatori e staff tecnico (allenatore e suoi collaboratori).

Il terzo aspetto della premessa, invece, fa riferimento a un qualcosa che nei successivi gradi di giudizio (a partire dal 2°, e cioè la Corte di Appello FIGC) potrebbe essere oggetto di approfondimento. Tale paragrafo della sentenza recita testualmente: “E’ pertanto preclusa a questo giudice (Gerardo Mastandrea, ndr, e quindi non necessariamente ad eventuali altri suoi colleghi) come da noti principi, ogni valutazione sulla legittimità (e, ancor più, ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti - in qualunque forma adottati - delle autorità sanitarie statali e territoriali, nonché delle autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività.
In parole povere, al Giudice Mastandrea non competono valutazioni sulla legittimità (o meno) e sull’applicazione (o meno) in relazione ad atti emanati da autorità sanitarie locali a tutela della salute di singoli o della collettività.

Infine, sempre nell’ambito delle premesse, Mastandrea puntualizza che “resta del tutto integra e impregiudicata l’attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’autorità statale”.
Cio significa che, nel caso in cui la Procura dovesse rilevare eventuali condotte non consone della Società Sportiva Calcio Napoli nella gestione dell’attività sportiva in questa delicata fase pandemica, altre tegole potrebbero cadere sul club presieduto da Aurelio De Laurentiis. A tal proposito, però, è opportuno precisare che questa inchiesta non riguarda solo il Napoli, ma tutti i club di calcio professionistico che, dallo scorso mese di giugno in avanti, hanno accettato di ‘ripartire in sicurezza’ secondo quanto disposto dal protocollo FIGC.

Ma ora torniamo all’impianto della deliberazione odierna di Mastrandrea, la cui seconda parte, che precede  la ‘secca applicazione dell’articolo 53 del NOIF’, fa riferimento alle considerazioni.

Ebbene, proprio nelle prime righe di tale sezione, Mastandrea anticipa che “non risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore, così come descritta nelle norme federali, alla stregua delle considerazioni fattuali”.
E così, dopo aver ripercorso le varie fasi del carteggio intercorso tra la Società Sportiva Calcio Napoli  e le Asl Napoli 1 Centro e  Napoli 2 Nord nell’arco di tempo tra il 2 ottobre e le ore 17 del giorno successivo, osserva che gli “atti delle aziende sanitarie locali delineano un quadro che non appare a questo giudice (Mastandrea, dunque, e non altri eventuali suoi colleghi che potrebbero occuparsi del caso, ndr) affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario FIGC” e quindi “con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato in Torino, con tutte le garanzie e le misure cautelative previste dai protocolli sanitario-sportivi e dalle circolari ministeriali”.   
E, subito dopo, aggiunge: “Un quadro che non appare scardinato nemmeno dai chiarimenti richiesti alla Presidenza Regionale (poi richiamati dai successivi atti delle aziende sanitarie), la quale, con mail in data 3 ottobre alle 18.25 del vice capo Gabinetto, ribadiva l’obbligo di isolamento di contatti stretti nel domicilio indicato al competente dipartimento di prevenzione, con richiamo delle norme di legge e del rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità, ndr) del 25 giugno 2020 (richiamato quest’ultimo anche dalla Asl Napoli 1).

Successivamente Mastandrea, nell’ambito della 2^ parte delle sue considerazioni, ripercorre ciò che accade la domenica, nelle ore che precedono la partita. Ed ecco, a tal proposito, un passaggio che lui ritiene fondamentale: “Assume indubbio rilievo la nota della Asl Napoli 2 Nord del 4 ottobre 2020, che risulta inviata alle ore 14.13 del giorno previsto per la gara e con la quale, pur richiamandosi la circolare ministeriale n° 21463 del 18 giugno 2020 sulle prescrizioni di isolamento del gruppo (e comunque l’avviso espresso dal vice capo gabinetto della Presidenza Regionale), si ritenevano non sussistenti “le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti (il gruppo squadra, ndr), per i quali veniva ribadito l’obbligo di rispettare l’isolamento fiduciario domiciliare”.  In sintesi – prosegue Mastandrea – nella fattispecie il provvedimento dell’autorità sanitaria locale, la cui legittimità – si ribadisce – non è materia di discussione nella presente sede, seppur anche questa volta susseguente a richiesta di chiarimenti (da parte del responsabile sanitario della SSC Napoli, ndr), assume indubbiamente connotati ben più definiti nella sua portata precettiva e prescrittiva , avuto riguardo alla fattispecie specifica, risultando per la prima volta, in maniera esplicita, connesso l’isolamento domiciliare al ‘divieto’ di recarsi a Torino, a questo punto con evidenti profili di possibile incompatibilità con la mera applicazione delle regole del Protocollo FIGC”.

Nella terza parte delle sue considerazioni Mastandrea arriva al formulare “l’insussistenza delle cause di forza maggiore” invocate dalla Società Sportiva Napoli. E, a tal proposito, scrive: “Dal complesso carteggio procedimentale emerge un quadro di chiarimenti (dunque non ordinanze specifiche e atti tipizzati dall’ordinamento generale), con indicazioni più o meno prescrittive da parte delle diverse autorità coinvolte, che appare però – almeno inizialmente – compatibile (anche in termini di isolamento del gruppo squadra in ‘bolla’ presso struttura ad hoc, trasferimenti e trasferte dedicati permanendo lo status di isolamento) con l’applicazione del Protocollo specifico FIGC, validato dalle Autorità scientifico-governative del Governo e che (com’è noto) non esclude l’intervento delle autorità sanitarie territorialmente competenti ove strettamente necessario, nonché delle ulteriori previsioni regolamentari adottate dal Consiglio di Lega Serie A il 2 ottobre 2020”.
E, subito dopo, aggiunge: “Mentre, dunque, i primi segnali che giungevano dalle autorità apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione del Protocollo e dunque all’effettuazione della trasferta, pur con tutte le precauzioni e le misure cautelative del Protocollo stesso, solo successivamente, ed in particolare con i chiarimenti da ultimo forniti dalla Asl Napoli 2 il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 14.13, il quadro diveniva all’evidenza difficilmente compatibile con la trasferta a Torino e l’ “ordine dell’Autoritàassumeva valenza incidente e connotati prescrittivi chiari; quando però, ai fini della valutazione della forza maggiore ex art.55 NOIF, la prestazione sportiva della Soc. Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato  con apposito charter) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico-organizzativo, avendovi da tempo la società rinunciato ed essendo ormai giunti in prossimità dell’orario della gara”.
A ciò segue, nell’ambito delle considerazioni, la chiosa della deliberazione di Mastandrea: “Deve, in definitiva, affermarsi il principio che non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, qual è appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell’Autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata (non conformemente, peraltro, alle indicazioni dell’Ente Organizzatore)  e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta VIS ESTERNA (ordine dell’Autorità, ndr) diviene in concreto irrilevante”.
Infine, Mastandrea aggiunge che “il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolarità della gara è da ritenersi inammissibile”.  

IL COMMENTO DEL NAPOLI CALCIO ALLA SENTENZA DI 1° GRADO/ In relazione a tale decisione, stasera il Napoli, attraverso la pagina ufficiale Twitter  https://twitter.com/sscnapoli , ha reso nota la sua posizione: “La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia”.

NOTA DI CRONACA 

Riportiamo, di seguito, un link che permette di visualizzare un nostro articolo del 4 ottobre 2020 in cui, tra l’altro, vengono pubblicati integralmente 2 documenti attraverso i quali le ASL “Napoli 1 Centro” e “Napoli 2 Nord” fanno riferimento al tipo di condotta che, a partire dal 3 ottobre 2020, devono assumere i componenti del gruppo-squadra Calcio Napoli considerati “contatti stretti” dei 2 contagiati (Zielinski ed Elmas). Ecco il link che consente di accedere ai testi Asl che saranno oggetto di prossime valutazioni da parte dei giudici in sede di appello > http://www.sportflash24.it/juve-napoli-4-ottobre-2020-vigilia-di-una-gara-non-giocata-231229

CLASSIFICA SERIE A 2020-21 AGGIORNATA ALLA SENTENZA SU JUVE-NAPOLI DEL 14 OTTOBRE 2020 /  Atalanta 9, Milan 9, Juventus*** 7, Inter 7, Sassuolo 7, Benevento 6, Hellas Verona** 6, Napoli* 5, Roma* 4, Lazio 4, Spezia 3, Bologna 3, Genoa**** 3, Fiorentina 3, Sampdoria 3, Parma 3, Cagliari 1, Udinese 0, Crotone 0, Torino**** 0.

(*): – 1 a tavolino.

(**): +2 punti a tavolino

(***): + 3 punti a tavolino

(****): una partita in meno

(Fonte sentenza 1° grado FIGC: http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8517/files/allegati/8618/cu65.pdf )

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Norme organizzative interne alla Federazione Italiana Gioco Calcio 

Art. 53 NOIF

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far

concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa

rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento,

subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con

il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un

punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art.

1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il

girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene

formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa

per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno

considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore

dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta

a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al

Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal

Campionato stesso.

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività

giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla

disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono

irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione

Calcio Femminile e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a

corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei

casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la

misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali

alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione,

non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima

rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali

nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando

ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza

maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale

una deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 54 NOIF

Ritardo nella presentazione in campo delle squadre.

Tempo d’attesa

1. Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento

della gara.

2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso

sia ingiustificato, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in

campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.

3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, della Divisione Calcio

Femminile e dei Comitati ridurre tale termine.

Art. 55 NOIF

Mancata partecipazione alla gara

per causa di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono

considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino

la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in

prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel

rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

(Fonte: https://www.figc.it/media/55325/tit3_noif_art_da47a70_23-06-2017__________12-09-2018.pdf)

Speciale a cura di Luigi Gallucci

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Juventus-Napoli 3-0 a tavolino: il testo della sentenza

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