Misure sempre più stringenti in ambito sociale al fine di contenere il più possibile l’ondata di contagi da Coronavirus sul territorio nazionale. A seguito del decreto varato oggi dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, subiscono cambiamenti  sostanziali, rispetto alla cosiddetta ‘routine giornaliera’, vari settori, tra cui anche quello dello sport. L’ultima ordinanza, infatti, sospende lo svolgimento dei prossimi eventi sportivi, ponendo rigidi parametri nell’ottica della prevenzione del contagio  in quegli impianti a porte chiuse in cui è ancora possibile svolgere manifestazioni a carattere professionistico. Ed ora ecco, di seguito, la versione integrale dell’ultimo decreto, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

A causa dell'emergenza Covid19, oggi allo stadio Meazza (in foto) è andato in scena il match di serie A Milan - Genoa, anche se  desolatamente a porte chiuse e con rigidi protocolli sanitari per gli addetti ai lavori

A causa dell’emergenza Covid19, ieri a San Siro è andato in scena, a porte chiuse e nel rispetto di rigidi protocolli sanitari per gli addetti ai lavori, il match  Milan – Genoa valevole come recupero della 26^ giornata del campionato di Serie A 2019-20. (Foto archivio stadio Meazza)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25

febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio

2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanita’  il  30

gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di

sanita’ pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei

casi sul territorio nazionale;

Ritenuto  necessario  procedere  a  una  rimodulazione  delle  aree

nonche’ individuare ulteriori misure a carattere nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio  nazionale

rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita’

nell’attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede

internazionale ed europea;

Tenuto conto  delle  indicazioni  formulate  dal  Comitato  tecnico

scientifico  di  cui  all’art.  2   dell’ordinanza   del   Capo   del

Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,

nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri

dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’  i

Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei

trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’  culturali  e  del

turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica

amministrazione, per gli affari regionali  e  le  autonomie,  nonche’

sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti  delle  regioni

e,  per  i  profili  di  competenza,  i  Presidenti   delle   regioni

Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

DECRETA:

ART. 1

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLA REGIONE LOMBARDIA E

NELLE  PROVINCE  DI  MODENA,  PARMA,  PIACENZA,  REGGIO  NELL’EMILIA,

RIMINI,    PESARO    E    URBINO,    ALESSANDRIA,    ASTI,    NOVARA,

VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, PADOVA, TREVISO, VENEZIA.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di  Modena,  Parma,

Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino,  Alessandria,

Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e

Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in

uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno

dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da

comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero

spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il

proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e

febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere

presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,

contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto  di  mobilita’  dalla  propria  abitazione  o

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero

risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta  consentito

lo svolgimento dei predetti  eventi  e  competizioni,  nonche’  delle

sedute  di  allenamento  degli  atleti  professionisti  e  atleti  di

categoria  assoluta  che  partecipano  ai   giochi   olimpici   o   a

manifestazioni nazionali o internazionali,  all’interno  di  impianti

sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all’aperto  senza  la

presenza di pubblico. In  tutti  tali  casi,  le  associazioni  e  le

societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute

ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione

del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli

accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di

promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la

fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo

ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,

comma 1, lettera r);

    f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’  gli

eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere

culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti

in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d’esempio,

grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi,

sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei

predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;

h) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le

attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e  di  formazione

superiore,  comprese  le  Universita’  e  le  Istituzioni   di   Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani,

nonche’ i corsi professionali e  le  attivita’  formative  svolte  da

altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti

privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita’  di  svolgimento  di

attivita’ formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici

in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in

medicina generale, nonche’  delle  attivita’  dei  tirocinanti  delle

professioni  sanitarie.  Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento

sociale, e’ da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione

alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in

presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli

ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i

servizi educativi per l’infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di

circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di

misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la

distanza tra loro di almeno un metro di cui  all’allegato  1  lettera

d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle

funebri;

l) sono chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della

cultura di cui all’art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata

esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalita’  telematica;

sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale

sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione

all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il

personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi

preferibilmente con  modalita’  a  distanza  o,  in  caso  contrario,

garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui

all’allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle  6.00

alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le

condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della  distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato  1

lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  di

violazione;

o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle  di

cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un

accesso ai predetti luoghi con  modalita’  contingentate  o  comunque

idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la

distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d),  tra  i

visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  di

violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che

non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale

di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e

tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’  siano  necessarie  a

gestire le attivita’ richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a

livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di

riunioni,  modalita’  di  collegamento  da  remoto  con   particolare

riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di

pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza

COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  ed

evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e

grandi  strutture  di  vendita,  nonche’  gli  esercizi   commerciali

presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni

feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre

le condizioni  per  garantire  la  possibilita’  del  rispetto  della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all’allegato

1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’  in  caso

di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative

che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza

interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  le

richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e’

disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi

alimentari, il cui  gestore  e’  chiamato  a  garantire  comunque  il

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di

cui  all’allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione

dell’attivita’ in caso di violazione;

s) sono  sospese  le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi,

piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli

essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri

ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di  cui  all’articolo  121

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso

gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei

territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento

dirigenziale e’ disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno

potuto sostenere le prove d’esame in ragione  della  sospensione,  la

proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL’INTERO TERRITORIO

NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti

misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi

sociali,  in  cui  e’  coinvolto  personale  sanitario  o   personale

incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di

pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine

di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’  convegnistica

o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di

qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali,

svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le  attivita’  di  pub,  scuole  di  ballo,  sale

giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati,

con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;

d) e’ sospesa l’apertura dei  musei  e  degli  altri  istituti  e

luoghi della cultura di cui all’articolo  101  del  codice  dei  beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio

2004, n. 42;

e)  svolgimento  delle  attivita’  di  ristorazione  e  bar,  con

obbligo, a carico del gestore,  di  far  rispettare  la  distanza  di

sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  sanzione  della

sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;

f) e’ fortemente raccomandato  presso  gli  esercizi  commerciali

diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e  al  chiuso,

che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali  da

consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita’  contingentate

o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i

visitatori;

    g) sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di

ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia

privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi

e competizioni, nonche’ delle  sedute  di  allenamento  degli  atleti

agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,

ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali  casi,

le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale

medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a  contenere  il

rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i

dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport  di

base e le attivita’  motorie  in  genere,  svolti  all’aperto  ovvero

all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono

ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di

cui all’allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020  i  servizi  educativi  per

l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile

2017, n. 65, e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine  e

grado,  nonche’  la  frequenza  delle  attivita’  scolastiche  e   di

formazione superiore, comprese le Universita’  e  le  Istituzioni  di

Alta  formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi

professionali, anche regionali, master, universita’  per  anziani,  e

corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso  la  possibilita’

di svolgimento di attivita’ formative a distanza; sono esclusi  dalla

sospensione i corsi post universitari  connessi  con  l’esercizio  di

professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in  formazione

specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,

le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche’  le

attivita’ delle scuole dei ministeri dell’interno e  della  difesa  e

dell’economia e delle finanze, a  condizione  che  sia  garantita  la

distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d).  Al  fine  di

mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra

forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o

gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine

e grado;

l)  fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   h),   la

riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui  all’art.  2

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni

ordine e grado per assenze dovute a  malattia  infettiva  soggetta  a

notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita’

del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8

gennaio 1991, di durata superiore a  cinque  giorni,  avviene  dietro

presentazione  di  certificato   medico,   anche   in   deroga   alle

disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della

sospensione delle attivita’ didattiche  nelle  scuole,  modalita’  di

didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze

degli studenti con disabilita’;

n) nelle Universita’  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione

artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della

sospensione, le attivita’ didattiche  o  curriculari  possono  essere

svolte, ove possibile, con modalita’ a  distanza,  individuate  dalle

medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle

specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’  e

le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell’ordinaria

funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni

caso  individuandone  le  relative  modalita’,  il   recupero   delle

attivita’ formative nonche’ di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per  le

esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto,

la partecipazione  alle  attivita’  didattiche  o  curriculari  delle

Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale

e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con

modalita’  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita’  e

Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli

studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano,

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’  di  quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le

assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche’

ai fini delle relative valutazioni;

p) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei

pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del

personale sanitario preposto;

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e

lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,

strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,

autosufficienti e non,  e’  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla

direzione sanitaria della struttura, che e’  tenuta  ad  adottare  le

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18

a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la

durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del

Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni

rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati

dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi

individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art.

22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica

anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito

dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori  di  lavoro  di

favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore

dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d’esame  in

ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f)  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020,

la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della

salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il

superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della

giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del

contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a

garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali

per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in

condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di

valutare  la  possibilita’  di  misure  alternative   di   detenzione

domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita’ telefonica  o

video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle

disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo’ essere autorizzato  il

colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto

una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e

la liberta’ vigilata** o di modificare i relativi  regimi  in  modo  da

evitare  l’uscita  e  il  rientro   dalle   carceri,   valutando   la

possibilita’ di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di

misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la

distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato  1,  lettera

d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle

funebri;

z) divieto assoluto  di  mobilita’  dalla  propria  abitazione  o

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero

risultati positivi al virus.

(**) RETTIFICA IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 9 MARZO 2020

All’articolo 2, comma 1, lettera u), ultimo periodo, del decreto
indicato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
generale, Edizione straordinaria, n. 59 dell’8 marzo 2020, alla
pagina 4, prima colonna, anziche’: «liberta’ vigilata», leggasi:
«semiliberta’».

 

ART. 3

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

1.  Sull’intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi’  le

seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di

prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria

previste dall’Organizzazione mondiale  della  sanita’  e  applica  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

previste dal Ministero della salute;

b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o

affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con  stati

di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire

dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta

necessita’ e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia

possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno

un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di  limitare,  ove  possibile,  gli  spostamenti

delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e

febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere

presso il proprio domicilio e  di  limitare  al  massimo  i  contatti

sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui  al  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nelle  universita’,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

f) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico

sanitarie  di  cui  all’allegato  1   anche   presso   gli   esercizi

commerciali;

g) e’ raccomandato ai comuni  e  agli  altri  enti  territoriali,

nonche’ alle associazioni culturali e sportive, di offrire  attivita’

ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal

presente decreto, che promuovano e favoriscano  le  attivita’  svolte

all’aperto, purche’ svolte  senza  creare  assembramenti  di  persone

ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche’ in tutti  i

locali aperti al pubblico, in conformita’ alle  disposizioni  di  cui

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche’

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle

mani;

i) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e

private sono adottate opportune misure organizzative volte a  ridurre

i contatti ravvicinati  tra  i  candidati  e  tali  da  garantire  ai

partecipanti la possibilita’ di rispettare la distanza di  almeno  un

metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

l) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la

data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in

Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come

identificate  dall’Organizzazione  mondiale   della   sanita’,   deve

comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione

dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche’  al  proprio

medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  scelta.  Le

modalita’ di trasmissione dei dati ai  servizi  di  sanita’  pubblica

sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica  i

riferimenti dei nominativi e  dei  contatti  dei  medici  di  sanita’

pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o

il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli  operatori

delle centrali comunicano generalita’ e recapiti per la  trasmissione

ai servizi di sanita’ pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanita’ pubblica e i servizi di sanita’  pubblica

territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle

comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione  della

permanenza domiciliare, secondo le modalita’ di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu’

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e

l’isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l’interessato

sulle misure da adottare, illustrandone le modalita’ e  le  finalita’

al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e

l’isolamento fiduciario,  l’operatore  di  sanita’  pubblica  informa

inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta

da  cui  il  soggetto  e’  assistito  anche  ai  fini  dell’eventuale

certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020

0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessita’  di  certificazione  ai  fini  INPS  per

l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione

indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per

motivi  di  sanita’  pubblica   e’   stato   posto   in   quarantena,

specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanita’ pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del

soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche’  degli  altri  eventuali

conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di

contagiosita’, le modalita’ di trasmissione della malattia, le misure

da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di

comparsa di sintomi;

c) informare la  persona  circa  la  necessita’  di  misurare  la

temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria

e’ indispensabile  informare  sul  significato,  le  modalita’  e  le

finalita’  dell’isolamento  domiciliare  al  fine  di  assicurare  la

massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni

dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita’   di

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il

pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanita’ Pubblica;

b) indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all’avvio  della

procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo

un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in

ospedale, ove necessario.

6.  L’operatore  di  sanita’   pubblica   provvede   a   contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo

aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di

libera scelta, il medico di sanita’ pubblica procede  secondo  quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale e’ raccomandata  l’applicazione

ART. 4 

MONITORAGGIO DELLE MISURE

1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando

preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle

misure di cui all’articolo 1,  nonche’  monitora  l’attuazione  delle

restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il

prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il

possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche’

delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,

dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia

autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca  piu’  grave  reato,  il  mancato

rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e’ punito ai sensi

dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma

4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla

data dell’8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  diverse  previsioni

contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2  e  3  si  applicano  anche  ai

territori di cui  all’art.  1,  ove  per  tali  territori  non  siano

previste analoghe misure piu’ rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto

cessano di produrre effetti i decreti del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo  il  potere  di  ordinanza  delle  Regioni,  di  cui

all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

Roma, 8 marzo 2020

Il Presidente

del Consiglio dei ministri

Conte

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2020

Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417

ALLEGATO 1

Misure igienico-sanitarie:

a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a

disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati,

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per

il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di

infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza

interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f)  evitare  l’uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in

particolare durante l’attivita’ sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che

siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o

alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o

se si presta assistenza a persone malate.

 

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